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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27058/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la conferma della condanna per truffa: si deduceva travisamento delle prove (atribuzione all'imputato dell'utenza telefonica, del link truffaldino e dell'account HYPE; correlazione con indirizzo email e carta d'identità), omissione di acquisizione di prova decisiva (video CAPTCHA necessario per l'attivazione del conto online) e vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva nonché nell'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Ha ritenuto che: la valutazione del nesso probatorio tra conto HYPE intestato a "Marco Parente" e l'imputato sia una valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo travisamento puntuale; l'eventuale errore materiale nella redazione della sentenza non compromette il complesso decisorio, soprattutto in presenza di una doppia conforme di merito; il rito abbreviato (art. 438 c.p.p.) limita l'acquisizione di nuove prove e l'appello può disporre d'ufficio solo mezzi ritenuti assolutamente necessari; la mancata acquisizione del video CAPTCHA non è indizio di nullità favorevole senza dimostrare lacune motivazionali decisive. Confermata la condanna di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del delitto di truffa, contestata al ricorrente: la condotta ritenuta sussistente (invio link, telefonata fingendosi operatore bancario, istruzione ad approvare operazione che si risolve in bonifico) integra il reato.

  • art. 23 cod. pen.

    Richiamato nell'ambito delle norme penali rilevanti; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma ma lo menziona tra le disposizioni pertinenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiama il nuovo orientamento secondo cui il semplice stato di incensuratezza non basta per ottenere le circostanze attenuanti generiche: occorrono elementi positivi. La Corte ha ritenuto assenti tali elementi per il Parente, già gravato da precedenti.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa alla continuazione e alle pene; citata tra le norme di riferimento per la determinazione della pena e degli aumenti.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, osservando la necessità di motivare lo scostamento dal minimo quando non è prossimo a questo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individuazione della pena (circostanze e criteri oggettivi e soggettivi): utilizzata dalla Corte per giustificare la congruità della pena, specie data la vicinanza al minimo edittale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di garanzie processuali; la Corte non ha rilevato violazioni dei principi costituzionali del giusto processo nella vicenda.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e e))

    Limiti del sindacato in Cassazione: la lettera e) disciplina il travisamento della prova, che richiede deduzione puntuale di una difformità non controvertibile tra il significante e il significato della prova; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a configurare travisamento.

  • art. 438 cod. proc. pen. (comma 1)

    Rito abbreviato 'secco': chiude il processo sullo stato degli atti; impedisce l'acquisizione di nuove prove salvo i poteri integrativi del giudice. Da ciò la limitazione delle richieste probatorie del ricorrente.

  • art. 441 cod. proc. pen. (comma 5)

    Facoltà per l'imputato ammesso all'abbreviato di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri integrativi di assunzione di prove; la Corte ha rimarcato che la possibilità esiste ma non autorizza automaticamente nuova acquisizione in cassazione.

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3)

    Potere del giudice d'appello, anche dopo abbreviato, di disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari; la Corte ha osservato che l'appello può integrare la prova solo in questi termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 ai sensi di questa norma.

  • art. 10, comma 3, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (conv. L. 6 agosto 2015, n. 125)

    Norma che ha introdotto la Carta d'Identità Elettronica (CIE). La Corte ha utilizzato il riferimento per giustificare che, nel 2015, non era pacifico il passaggio esclusivo alle CIE e quindi non era illegittimo ritenere plausibile l'uso di documenti cartacei all'epoca.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione globale delle prove: i motivi devono dimostrare un travisamento puntuale (discrepanza non contestabile tra ciò che il documento dice e come è stato recepito dal giudice).
  • Se vi è una doppia conforme (sentenze di primo grado e appello convergenti sulle stesse emergenze), la Cassazione legge le decisioni congiuntamente e richiede argomentazioni solide per scalfire la valutazione di merito.
  • Il rito abbreviato 'secco' limita l'acquisizione di prove: in appello possono essere disposti d'ufficio solo mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari; in cassazione occorre dimostrare che la mancata acquisizione ha lasciato la motivazione lacunosa o manifestamente illogica.
  • Per contestare la riconducibilità di conti, carte d'identità o utenze all'imputato occorrono prove concrete e non mere congetture; l'ipotesi dell'uso di documenti falsi da parte di terzi deve essere supportata da elementi specifici.
  • Il non riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo se mancano elementi positivi a favore dell'imputato, specialmente dopo la riforma dell'art. 62-bis; la sola assenza di precedenti non è sufficiente.
  • La valutazione della pena è discrezionale del giudice di merito: la conformità alla media o alla prossimità al minimo edittale attenua l'obbligo motivazionale; per ottenere accoglimento in cassazione bisogna dimostrare illogicità o arbitrio nella determinazione.

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