Cassazione Penale, Ordinanza n. 10570/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha contestato la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità del fatto. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena. Con il quinto motivo ha contestato la quantificazione della pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, osservando che la persona offesa può essere fonte di prova attendibile se il giudice ne verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca; che il diniego delle attenuanti generiche non era censurabile per la genericità della doglianza; che la motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e sulla determinazione della pena era immune da vizi; e che il diniego della sospensione condizionale era sorretto dalla presenza di due precedenti ostativi. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico, in continuità con l'inammissibilità già derivante dalla carenza di specificità delle censure. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma incriminatrice del fatto per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
art. 339 c.p.
Richiamato in relazione all'aggravamento contestato del reato di minaccia.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le regole di valutazione ivi previste non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità se il giudice verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca.
art. 62 bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono dovute e la doglianza sul loro mancato riconoscimento deve essere specifica.
art. 131 bis c.p.
La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi nella parte in cui ha escluso la particolare tenuità del fatto.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto infondato anche perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili al difetto di motivazione.
art. 163 c.p.
Il diniego della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto legittimo perché sorretto dalla presenza di due precedenti ostativi.
art. 616 c.p.p.
Ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 581 c.p.p.
Richiamato implicitamente attraverso il principio di specificità dei motivi di impugnazione, secondo cui il difetto di specificità comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste legittimamente, anche da sole, a fondamento della responsabilità penale, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
- La censura in cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche richiede motivi specifici e correlati alle ragioni poste dal giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze generiche non consente il sindacato di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la motivazione della decisione di merito è congrua e non affetta da vizi logici o giuridici riconducibili all'art. 606 c.p.p.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi ostativi oggettivi e logicamente coerenti, come la presenza di precedenti penali rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi difettano di specificità o risultino manifestamente infondati; in tal caso segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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