Cassazione Civile, Ordinanza n. 11460/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo a un immobile in Macerata: la parte attrice originaria sosteneva di aver stipulato con una controparte un contratto di comodato, ma deduceva che in realtà le somme da essa versate alla comodataria, anche tramite altri soggetti convenuti, erano state indebitamente corrisposte e dovevano essere restituite per complessivi euro 64.800. I convenuti eccepivano prescrizione e decadenza e chiedevano il rigetto. In primo grado la domanda fu respinta, ritenendosi che le parti avessero posto in essere un comodato simulato a copertura di una locazione abitativa dissimulata. La Corte d’appello confermò, ritenendo provati per presunzioni sia il negozio simulato sia quello dissimulato. Il ricorrente per cassazione articolava tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2722 e 2729 c.c., sostenendo che la simulazione non poteva essere provata per presunzioni ma richiedeva una controdichiarazione scritta; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. e dell’art. 99 c.p.c., sostenendo che il contratto dissimulato era nullo per difetto di forma e che, conseguentemente, doveva essere accolta la domanda di ripetizione dell’indebito delle somme pagate; con il terzo, assorbito, deduceva una questione che presupponeva l’accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati; ha inoltre osservato che, comunque, il motivo sarebbe stato infondato, perché la simulazione dedotta da terzi può essere provata anche per testimoni o presunzioni ai sensi dell’art. 1417 c.c., senza necessità di produrre una controdichiarazione scritta. Quanto al secondo motivo, ha ribadito l’inammissibilità per il medesimo difetto di autosufficienza; ha poi aggiunto che, nel merito, la tesi del ricorrente non scalfiva la ratio della decisione impugnata, poiché l’accoglimento della ripetizione dell’indebito avrebbe determinato un arricchimento senza causa a favore del soggetto che aveva goduto dell’immobile senza corrispettivo, in presenza di una prestazione di fatto già eseguita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1417 c.c.
Per la simulazione dedotta da terzi, la prova può essere data con ogni mezzo, inclusi testimoni e presunzioni; il terzo non è tenuto a produrre una controdichiarazione.
art. 2722 c.c.
Richiamato dal ricorrente per negare l’uso di prova presuntiva contro il contenuto del negozio simulato, ma la Corte ha ritenuto infondata tale impostazione nel caso dei terzi.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili dal giudice di merito per ricostruire la simulazione, se gravi, precise e concordanti nel loro insieme.
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell’indebito non può essere accolta se, nel concreto, conduce a un risultato incompatibile con l’assetto di fatto già realizzato e con l’assenza di un corrispondente arricchimento ingiustificato da restituire integralmente.
art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza causa è richiamata come figura coerente con l’ordinamento; la Corte sottolinea però che non si può usare la ripetizione dell’indebito per ottenere un effetto equivalente a un arricchimento senza causa escluso dalla struttura del rapporto.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla domanda proposta, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito, essendo il motivo comunque inammissibile e infondato.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda; la sua violazione rende il motivo inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
L. n. 431/1998
Richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto dissimulato di locazione per difetto di forma scritta.
Massime di principio
- La simulazione contrattuale, quando sia fatta valere da terzi estranei al negozio, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, senza necessità di una controdichiarazione scritta.
- Il giudice di merito può desumere la simulazione da un quadro presuntivo complessivo, valutando gli indizi nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e della corretta applicazione delle regole giuridiche.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile l’osservanza dell’art. 366, n. 6, c.p.c.: gli atti e i documenti richiamati devono essere specificamente indicati e localizzati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La nullità del negozio dissimulato e la conseguente astratta esperibilità della ripetizione dell’indebito non consentono di ottenere un risultato che si traduca, in concreto, in un indebito arricchimento della controparte che abbia già eseguito una prestazione di fatto.
- Quando la censura non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o pretende di sovvertirla senza attaccarne i presupposti logico-giuridici, il motivo non è idoneo a ottenere l’accoglimento.
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