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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 marzo 2024 per l’annullamento: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che individuavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia della concessione demaniale marittima e dei rapporti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva, con il ricorso introduttivo, l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sostenendo che, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non fossero applicabili i principi europei sulla trasparenza e sull'evidenza pubblica, la direttiva 2006/123/CE, l'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Chiedeva inoltre la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti chiedeva l'annullamento della delibera di Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e della determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, nella parte in cui fissavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi interessati.

La decisione

La ricorrente, con istanza del 29 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha pertanto dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare le questioni di diritto europeo, costituzionale e sostanziale prospettate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge

    La norma era oggetto delle questioni dedotte dalla ricorrente, ma non è stata interpretata dal TAR poiché il giudizio è stato dichiarato improcedibile.

  • artt. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per fondare le domande di accertamento e di condanna; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; non esaminato dal TAR nel merito.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale; questione non esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 56 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale; questione non esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 63 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale; questione non esaminata per l'improcedibilità.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; questione non esaminata per l'improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice accerti che non residua un'utilità concreta e attuale dalla pronuncia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti connessi al ricorso principale.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni sostanziali, europee e costituzionali prospettate dalle parti non devono essere esaminate.
  • Le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia non contestata dalla parte resistente e il giudice la ritenga giustificata dalle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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