Sentenza n. 811/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Deliberazione n. 191 del 12.05.2025 dell'ASL Roma 4, recante aggiudicazione in favore di CNCP - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 S.C. della gara comunitaria aperta finalizzata all'affidamento del servizio di ausiliariato occorrente per l'Area 1 (Asl Roma 4 - Asl Rieti - Asl Viterbo - Asl Roma 5 - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) in relazione al Lotto 4 (CIG 9164361DED); - della nota di comunicazione della suddetta aggiudicazione; - di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata della procedura di gara, nelle parti nelle quali l'offerta del CNCP è stata ammessa, non è stata esclusa e la cui offerta è stata sottoposta a valutazione ed oggetto di attribuzione punteggio; - della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice; - del verbale del 6.05.2025 del RUP di ritenuta congruità dell'offerta del CNCP; - degli atti e comunicazioni inerenti il procedimento di verifica di congruità dell'offerta del CNCP; - all'occorrenza, dei chiarimenti di gara e/o del Bando, del Disciplinare, del Capitolato e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per il conseguimento dell'aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso nonché, ulteriormente per l'annullamento del silenzio serbato dall'ASL Roma 4 sull'istanza di accesso formulata in data 13.05.2025 dalla Servizi Integrati con la quale è stato richiesto l'accesso alla documentazione amministrativa del CNCP, alle offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario ed alle giustificazioni fornite dal medesimo CNCP nel subprocedimento di anomalia oltre a tutti gli atti inerenti il suddetto procedimento, nonché ai documenti d'offerta del secondo graduato RTI Dussmann Service - Ge.Di Scarl e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 22 e ss L. 241/1990 e 53 D.Lgs. 50/2016 della versione integrale e non oscurata della documentazione amministrativa del CNCP, delle offerte tecnica ed economica e delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di anomalia del medesimo CNCP, oltre a tutti gli atti inerenti il suddetto procedimento, nonché ai documenti d'offerta del secondo graduato RTI Dussmann Service - Ge.Di Scarl. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Integrati S.R.L. il 15\7\2025: per l’annullamento - della nota n. prot. 0035943 del 11.06.2025, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente, con atto dell'11 novembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. Il TAR, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti e delle domande connesse, senza esaminare nel merito le censure sull'aggiudicazione, sulla verifica di anomalia e sull'accesso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 di una gara comunitaria per il servizio di ausiliariato, unitamente agli atti di gara e al diniego parziale di accesso alla documentazione dell'aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4 della gara indetta per l'affidamento del servizio di ausiliariato, contestando l'ammissione e la valutazione dell'offerta dell'aggiudicatario, la proposta di aggiudicazione, la verifica di congruità dell'offerta e i relativi atti di gara. Ha inoltre chiesto il conseguimento dell'aggiudicazione e il subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa declaratoria di invalidità o inefficacia dello stesso. Con riferimento all'accesso, ha contestato il silenzio serbato dall'ASL su un'istanza volta a ottenere la documentazione amministrativa, le offerte tecnica ed economica e le giustificazioni rese dall'aggiudicatario nel procedimento di verifica dell'anomalia, nonché i documenti d'offerta del secondo graduato. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva ostensione parziale, che aveva escluso le offerte tecniche e la documentazione relativa alla verifica di anomalia dell'aggiudicatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per la tutela giurisdizionale in materia di accesso
Richiamato nell'originaria domanda di ostensione, ma non applicato nel merito poiché il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
per l'accesso alla documentazione amministrativa
Richiamati quale fondamento della domanda di accesso, senza esame sostanziale da parte del giudice.
art. 53 d.lgs. 50/2016
per l'accesso agli atti delle procedure di affidamento
Richiamato quale disciplina dell'accesso agli atti di gara, senza decisione sul relativo diniego o sulla parziale ostensione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio determina, quando non emergano ragioni per proseguirlo, la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito delle censure relative agli atti impugnati e delle domande consequenziali, comprese quelle di aggiudicazione, subentro e accesso, se connesse al medesimo giudizio.
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