Cassazione Penale, Sentenza n. 26236/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per dichiarazione infedele/indebita indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale dei redditi e IVA, in qualità di legale rappresentante di una società, mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a prestazioni di trasloco. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il giudice di merito avesse utilizzato dichiarazioni de relato e atti ispettivi in violazione delle regole processuali, con conseguente inutilizzabilità della prova, oltre a contestare la prova della fittizietà delle operazioni e soprattutto la prova del dolo, anche alla luce di elementi come l'effettivo svolgimento dell'attività di trasloco e l'assenza di pagamento dovuta all'inadempimento della controparte; con il secondo motivo si è censurato il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando la disciplina dell'art. 131-bis c.p. e sostenendo la prevalenza di indici favorevoli (episodio unico, modesto preteso danno erariale, assenza di abitualità e limitata offensività), anche in relazione alla disciplina speciale dei reati tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte nuovo rispetto all'appello e comunque manifestamente infondato, osservando che le censure sull'utilizzabilità del processo verbale di constatazione e delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti erano generiche e non specificavano quali violazioni processuali avessero determinato l'inutilizzabilità; ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 195 c.p.p. perché non risultava richiesta l'audizione della fonte diretta. Quanto al merito, ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte territoriale sulla inesistenza delle operazioni fatturate, fondata su plurimi indici concordanti (genericità delle prestazioni, mancanza di contratto scritto, fatture non pagate senza note di credito, incoerenze documentali, omessa presentazione di dichiarazioni e versamento di imposte da parte della società emittente, contesto di emissione sistematica di fatture false). Ha altresì giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la disciplina speciale dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000 consente di valorizzare, in modo prevalente, specifici indici ai fini della particolare tenuità del fatto, e che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la causa di non punibilità per la non modesta entità del debito tributario, per il mancato pagamento anche parziale e per l'assenza di una situazione di crisi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice richiamata per la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale; la Corte conferma la punibilità della condotta accertata in fatto.
art. 43 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo; la Corte ritiene infondate le censure sul dolo perché basate su una rivalutazione del fatto.
art. 125, comma 3, c.p.p.
invocato per il vizio di motivazione; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente o illogica.
art. 187 c.p.p.
richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti o specifiche.
art. 191 c.p.p.
richiamato quale norma sull'inutilizzabilità; la Corte osserva che l'inutilizzabilità non deriva in modo automatico dalle dedotte irregolarità ispettive e richiede specifica previsione.
art. 192, comma 2, c.p.p.
invocato per contestare la tenuta del compendio indiziario; la Corte ritiene invece che gli indizi valorizzati dai giudici di merito siano gravi, precisi e concordanti.
art. 195 c.p.p.
la Corte afferma che l'inutilizzabilità della testimonianza de relato deriva dall'inosservanza del comma 1 solo se sia stata richiesta la fonte diretta e il giudice non l'abbia disposta; nel caso concreto tale richiesta non risultava proposta.
art. 507 c.p.p.
richiamato in relazione al potere ufficioso di integrazione probatoria; la Corte precisa che il mancato esercizio di tale potere non determina di per sé inutilizzabilità.
art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso sul giudizio di prova; la Corte respinge la critica perché meramente rivalutativa.
art. 533, comma 1, c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di standard probatorio; la Corte ritiene che la decisione di merito abbia superato il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 546, lett. e), c.p.p.
richiamato per contestare la motivazione; la Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata non è apparente.
art. 220 disp. att. c.p.p.
la Corte ribadisce che, nelle attività ispettive amministrative, le garanzie del codice di rito si applicano quando il fatto diventa penalmente rilevante in tutti i suoi elementi; la violazione di tale norma non comporta automaticamente inutilizzabilità.
art. 64 c.p.p.
richiamato dalla difesa per asserite violazioni in sede di sommarie dichiarazioni; la Corte osserva che la doglianza è generica e non specifica il vizio processuale e il momento in cui sarebbe sorto.
art. 65 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 64 c.p.p. per vizi nelle dichiarazioni; la Corte non ne ravvisa un'incidenza decisiva per mancanza di specificità.
art. 131-bis c.p.
richiamato per la particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che, nei reati tributari, la valutazione va condotta tenendo conto anche degli indici speciali previsti dall'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000.
art. 133 c.p.
richiamato per la valutazione della gravità del fatto e della pena; la Corte condivide la valutazione di non particolare tenuità dell'offesa.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
la Corte afferma che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice deve valutare in modo prevalente gli indici specifici indicati dalla norma, tra cui scostamento dall'imposta-soglia, pagamento rateale e situazione di crisi d'impresa; nel caso concreto tali indici non deponevano per la non punibilità.
art. 25 Cost.
invocato dalla difesa sul tema dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole; la Corte non accoglie la censura.
artt. 6 e 7 CEDU
richiamati dalla difesa nel quadro della lex mitior e della legalità; la Corte respinge la doglianza.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, facoltà esercitata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni nuove che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello; la novità della censura comporta inammissibilità sul punto.
- La dedotta violazione delle regole sull'attività ispettiva o sulla prova testimoniale de relato non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: occorre indicare in modo specifico quale norma processuale sia stata violata e in che momento il fatto abbia assunto rilevanza penale.
- L'inutilizzabilità della dichiarazione de relato richiede che la parte abbia chiesto l'esame della fonte diretta e che il giudice abbia omesso di disporlo; in assenza di tale richiesta non può fondarsi su tale profilo una nullità o inutilizzabilità.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio se la motivazione di merito ha valorizzato plurimi indici convergenti e non manifestamente illogici sulla fittizietà delle operazioni fatturate.
- In materia di reati tributari, la particolare tenuità del fatto va apprezzata anche alla luce degli indici speciali dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000, valutati in modo prevalente; il mancato pagamento, l'entità del debito e l'assenza di una situazione di crisi possono legittimamente escludere la non punibilità.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità è immune da censure se si fonda su dati oggettivi coerenti con l'entità dell'imposta evasa e con il comportamento successivo dell'agente, senza che la difesa possa limitarsi a prospettare una lettura alternativa dei fatti.
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