Cassazione Penale, Sentenza n. 2147/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per vizio di motivazione, contestando la superficialità e l'uso di formule di stile nella motivazione e lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato elementi tali da consentire il proscioglimento ex art. 129, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza, richiamando il limite di impugnabilità introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: le censure sulla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientrano nelle ipotesi tassative di impugnabilità della sentenza di patteggiamento. La Corte ha inoltre rilevato che, anche ove potesse esaminare d'ufficio i presupposti per il proscioglimento, ciò sarebbe possibile solo se gli stessi risultino con evidenza dalla sentenza e senza necessità di nuovi accertamenti di fatto, condizione qui non soddisfatta. In precedenza il GIP aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con consenso del PM, la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione e euro 500 di multa per i reati ascritti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della casse della Cassazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina del patteggiamento: il giudice applica la pena richiesta con le modalità previste. Qui indicata come titolo del provvedimento impugnato (sentenza di applicazione della pena su richiesta).
art. 129 c.p.p.
Prevede il proscioglimento se dagli atti emergono elementi che impongono di superare la presunzione di colpevolezza derivante dalla richiesta di applicazione della pena; la Corte rileva che, nel rito speciale, la motivazione può essere anche sommaria, salvo che dagli atti non emerga chiaramente l'esistenza dei presupposti del proscioglimento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate; conseguentemente le doglianze sulla motivazione circa l'opportunità del proscioglimento ex art.129 non sono in linea di principio ammissibili.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Attribuisce alla Corte di cassazione la facoltà di rilevare d'ufficio l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.129 c.p.p., purché i presupposti risultino con evidenza dalla sentenza e non richiedano ulteriori accertamenti di fatto; condizione non verificata nel caso di specie.
artt. 81, 110, 648-bis, 648-quater c.p.
Norme sostanziali relative alle imputazioni contestate all'imputato; citate per individuare i reati per i quali è stata richiesta e applicata la pena mediante patteggiamento.
Massime di principio
- La possibilità di impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento è fortemente limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non sono normalmente sindacabili in Cassazione le critiche generiche alla motivazione che richiedono una rivalutazione degli elementi di fatto.
- Nel rito del patteggiamento l'ammissione del fatto da parte dell'imputato riduce l'onere motivazionale del giudice; una motivazione anche sintetica può essere sufficiente, salvo che dagli atti emergano chiaramente elementi che impongano il proscioglimento ex art.129 c.p.p.
- La Corte di Cassazione può comunque, d'ufficio, verificare i presupposti del proscioglimento (art.129) ma solo se tali presupposti risultano con evidenza dalla sentenza impugnata e senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
- Ricorsi generici o che non superano il vaglio di ammissibilità sono dichiarati manifestamente infondati e comportano condanna alle spese e, spesso, al pagamento di una somma a titolo di contribuzione.
- Per contestare efficacemente l'esito di un patteggiamento è necessario proporre censure rientranti nelle ipotesi tassative di impugnabilità o fornire elementi nello stesso atto impugnato che dimostrino con chiarezza la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art.129, evitando argomentazioni meramente motivazionali o generiche.
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