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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 385/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di evasione deducendo: 1) nullità procedurale per mancato rispetto del termine di 20 giorni per la comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p., lamentando che la corte d'appello non abbia rilevato la violazione e abbia proseguito il giudizio in udienza successiva senza rinnovare la notifica; 2) carenza di prova e vizio di motivazione circa gli elementi costitutivi del reato, sostenendo che l'imputato non si sarebbe effettivamente allontanato dall'abitazione e che mancasse la prova del dolo; 3) omissione nel riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 385, ultimo comma, c.p., posto che l'imputato avrebbe chiamato i carabinieri dal domicilio e manifestato volontà di autodenunciarsi, nonché mancata ammissione dell'integrazione probatoria proposta (audizione del padre convivente); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la violazione del termine di 20 giorni per la comparizione è una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, e nel caso non era stata sollevata nella prima udienza, per cui si è considerata sanata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, essendo le censure insufficiente specifiche; inoltre il dolo nel reato di evasione è generico e i giudici di merito avevano motivato in fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il mero rientro spontaneo nel domicilio non integra l'attenuante di cui all'art. 385 c.p., che richiede la presentazione presso un carcere o la resa ad autorità competente. La Corte ha altresì motivato sul rigetto dell'integrazione probatoria ritenendola superflua. Il quarto motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva negato le attenuanti in base ai precedenti negativi dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la condanna confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Disciplina il termine per la comparizione dell'imputato in appello; la Corte ha rilevato che la mancata osservanza configura una nullità relativa che può essere sanata se non tempestivamente eccepita.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Prevvede la sanabilità delle nullità relative; la Corte l'ha invocata per sancire che la mancata osservanza del termine di cui all'art. 601 è stata sanata per mancata eccezione.

  • art. 183 lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui la nullità si considera sanata quando non eccepita dalle parti; applicata per dichiarare sanata la presunta nullità relativa.

  • art. 178 lett. c e art. 179 n. 1 cod. proc. pen.

    Richiamati nel testo come riferimento alle differenze tra nullità assolute e relative nella citazione; la sentenza conferma che si tratta di nullità relative quelle connesse al decreto che dispone il giudizio in appello.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con la disciplina del decreto che dispone il giudizio d'appello e con l'art. 601 c.p.p.; usato per inquadrare la regola procedurale applicabile.

  • art. 385 cod. pen. (ultimo comma)

    La Corte ha affermato che il semplice rientro spontaneo nel luogo di esecuzione della misura non integra l'attenuante prevista: è necessario che l'indagato/condannato si presenti in carcere o si consegni ad autorità che ha l'obbligo di tradurlo in carcere.

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. costituisce una nullità relativa e si considera sanata se non eccepita tempestivamente dall'imputato o dal difensore; quindi la difesa deve sollevare immediatamente l'eccezione, altrimenti perde l'eccezione.
  • Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico: conta la consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione; i motivi o la durata dell'allontanamento sono irrilevanti salvo che configurino una causa di giustificazione.
  • Il mero rientro spontaneo nel domicilio non integra l'attenuante prevista dall'art. 385 c.p.: per ottenere quella attenuante è necessario che l'interessato si presenti presso un istituto penitenziario o si consegni a un'autorità competente.
  • Le richieste di integrazione probatoria possono essere ritenute superflue se il giudice di merito motiva adeguatamente la valutazione probatoria; l'istanza va comunque adeguatamente motivata e circostanziata.
  • I motivi di gravame generici o privi di specificità sono inammissibili in appello e in cassazione: la difesa deve enunciare censure concrete e argomentate rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

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