Cassazione Penale, Sentenza n. 385/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di evasione deducendo: 1) nullità procedurale per mancato rispetto del termine di 20 giorni per la comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p., lamentando che la corte d'appello non abbia rilevato la violazione e abbia proseguito il giudizio in udienza successiva senza rinnovare la notifica; 2) carenza di prova e vizio di motivazione circa gli elementi costitutivi del reato, sostenendo che l'imputato non si sarebbe effettivamente allontanato dall'abitazione e che mancasse la prova del dolo; 3) omissione nel riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 385, ultimo comma, c.p., posto che l'imputato avrebbe chiamato i carabinieri dal domicilio e manifestato volontà di autodenunciarsi, nonché mancata ammissione dell'integrazione probatoria proposta (audizione del padre convivente); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la violazione del termine di 20 giorni per la comparizione è una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, e nel caso non era stata sollevata nella prima udienza, per cui si è considerata sanata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, essendo le censure insufficiente specifiche; inoltre il dolo nel reato di evasione è generico e i giudici di merito avevano motivato in fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il mero rientro spontaneo nel domicilio non integra l'attenuante di cui all'art. 385 c.p., che richiede la presentazione presso un carcere o la resa ad autorità competente. La Corte ha altresì motivato sul rigetto dell'integrazione probatoria ritenendola superflua. Il quarto motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva negato le attenuanti in base ai precedenti negativi dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la condanna confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Disciplina il termine per la comparizione dell'imputato in appello; la Corte ha rilevato che la mancata osservanza configura una nullità relativa che può essere sanata se non tempestivamente eccepita.
art. 181 cod. proc. pen.
Prevvede la sanabilità delle nullità relative; la Corte l'ha invocata per sancire che la mancata osservanza del termine di cui all'art. 601 è stata sanata per mancata eccezione.
art. 183 lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce i casi in cui la nullità si considera sanata quando non eccepita dalle parti; applicata per dichiarare sanata la presunta nullità relativa.
art. 178 lett. c e art. 179 n. 1 cod. proc. pen.
Richiamati nel testo come riferimento alle differenze tra nullità assolute e relative nella citazione; la sentenza conferma che si tratta di nullità relative quelle connesse al decreto che dispone il giudizio in appello.
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con la disciplina del decreto che dispone il giudizio d'appello e con l'art. 601 c.p.p.; usato per inquadrare la regola procedurale applicabile.
art. 385 cod. pen. (ultimo comma)
La Corte ha affermato che il semplice rientro spontaneo nel luogo di esecuzione della misura non integra l'attenuante prevista: è necessario che l'indagato/condannato si presenti in carcere o si consegni ad autorità che ha l'obbligo di tradurlo in carcere.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. costituisce una nullità relativa e si considera sanata se non eccepita tempestivamente dall'imputato o dal difensore; quindi la difesa deve sollevare immediatamente l'eccezione, altrimenti perde l'eccezione.
- Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico: conta la consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione; i motivi o la durata dell'allontanamento sono irrilevanti salvo che configurino una causa di giustificazione.
- Il mero rientro spontaneo nel domicilio non integra l'attenuante prevista dall'art. 385 c.p.: per ottenere quella attenuante è necessario che l'interessato si presenti presso un istituto penitenziario o si consegni a un'autorità competente.
- Le richieste di integrazione probatoria possono essere ritenute superflue se il giudice di merito motiva adeguatamente la valutazione probatoria; l'istanza va comunque adeguatamente motivata e circostanziata.
- I motivi di gravame generici o privi di specificità sono inammissibili in appello e in cassazione: la difesa deve enunciare censure concrete e argomentate rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
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