Cassazione Penale, Ordinanza n. 37323/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24/01/2025. Dall'ordinanza emerge che la decisione impugnata riguardava un giudizio di responsabilità per il possesso di sostanza stupefacente sequestrata all'imputato, contestato come detenzione finalizzata a illecito fine di spaccio. I motivi di ricorso censuravano: a) la riferibilità al ricorrente della sostanza sequestrata; b) la ricostruzione del fatto e, in particolare, la ritenuta dimostrazione della finalità illecita della detenzione; c) più in generale, il giudizio di responsabilità già confermato dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese in appello, con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste illogicità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- La motivazione di merito resiste al controllo di legittimità quando è giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche.
- La contestazione della riferibilità della sostanza sequestrata e della finalità illecita della detenzione, se già valutata in modo completo nei gradi di merito, non consente di ottenere una diversa rivalutazione del fatto in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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