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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23608/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasceva da rapporti di conto corrente bancario e di anticipi assistiti da decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito. In primo grado il decreto era stato revocato e la banca era stata condannata al pagamento della minor somma ritenuta dovuta; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato la decisione, ritenendo usuraria la pattuizione sugli interessi debitori netti indicati nel contratto e nullo, per indeterminatezza, anche il pattuito corrispettivo di commissione di massimo scoperto, poiché nel contratto era indicata solo la percentuale senza base di calcolo e modalità applicative. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e dell'art. 117 TUB, oltre che omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i giudici di merito avevano interpretato in modo errato la clausola sugli interessi extralegali e non avevano ricercato la comune volontà delle parti; 2) violazione dell'art. 117 TUB e omesso esame, censurando la dichiarazione di nullità della c.m.s. e sostenendo che la norma non richiede ulteriori specificazioni per tale emolumento; 3) omesso esame dei fatti relativi al computo della c.m.s. ai fini della determinazione del tasso effettivo e delle somme dovute; 4) omesso esame delle deduzioni sui criteri di calcolo del TEG applicato ai conti in questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava, sotto l'apparente deduzione di violazione dei canoni ermeneutici e di omesso esame di fatti, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa interpretazione della clausola contrattuale, senza indicare in modo puntuale come i giudici di merito si fossero discostati dai criteri legali. Ha osservato che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se vengono specificamente indicati i canoni violati e il modo della loro violazione, e che non è consentito opporre una lettura semplicemente diversa e più favorevole. Ha inoltre precisato che il principio di non contestazione riguarda i fatti e non le valutazioni giuridiche. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché la doglianza non riportava con precisione il contenuto della clausola di commissione di massimo scoperto, impedendo il controllo di legittimità; la Corte ha richiamato anche il carattere non univoco dell'espressione c.m.s. Il terzo motivo è stato assorbito dall'inammissibilità dei primi due. Il quarto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, perché volto a rimettere in discussione il giudizio di merito sui saldi del conto e del conto anticipi sulla base di deduzioni generiche e non decisive. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma violata, in relazione al principio di non contestazione; la Corte precisa che tale principio opera sui fatti e non sulle valutazioni giuridiche.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.

    Richiamati nel primo motivo; la Corte ribadisce che la censura in cassazione deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni ermeneutici, non potendo limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione.

  • art. 117 TUB

    Invocato per contestare la nullità della clausola sugli interessi e della commissione di massimo scoperto; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e perché la doglianza tende a una rivalutazione del merito.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello, e considerato nel ricorso; la nullità della clausola c.m.s. per indeterminatezza è stata ritenuta insuscettibile di censura in cassazione per la genericità del motivo.

  • art. 1418, secondo comma, c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale per affermare la nullità della clausola c.m.s. per indeterminatezza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso; la Corte chiarisce che la censura non può risolversi in un riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il fatto storico omesso deve essere preciso e decisivo, cioè idoneo a determinare con certezza un diverso esito della lite.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quali regole ermeneutiche siano state violate e come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • L'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio motivazionale e della violazione dei canoni legali, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria lettura a quella plausibile adottata dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'omissione di un fatto storico preciso, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; non basta contestare la valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulle qualificazioni giuridiche o sulle valutazioni tecniche; chi lo invoca deve indicare anche dove e come il fatto risulti provato o pacifico.
  • Le censure relative a clausole bancarie come la commissione di massimo scoperto devono essere formulate con adeguata specificità, riproducendo il contenuto della clausola e consentendo il controllo di legittimità sulla sua determinatezza e sul suo effetto nel calcolo del tasso effettivo.
  • Se i motivi che investono la ratio decidendi principale sono dichiarati inammissibili, restano assorbite le censure che presuppongono la loro eventuale fondatezza, specie quando riguardano profili di calcolo e quantificazione del credito.
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Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
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