Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28523/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Un imputato, già condannato dal Tribunale per appropriazione indebita e poi in appello, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna. La vicenda riguarda una somma di 900 euro consegnata dalla persona offesa nell'ambito di rapporti legati a un contratto di noleggio e alla cancellazione di pendenze su un veicolo: l'originaria imputazione era formulata come truffa, ma il Tribunale ha riqualificato il fatto in appropriazione indebita. Il ricorrente deduce otto motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione da truffa ad appropriazione indebita; 2) inutilizzabilità delle conversazioni WhatsApp prodotte dalla persona offesa, ritenute corrispondenza acquisita illegittimamente; 3) omessa valutazione della sua versione difensiva e della tesi della compensazione con crediti asseritamente vantati verso la persona offesa; 4) illegittima applicazione della recidiva specifica; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo sull'attenuante del danno di speciale tenuità; 7) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo sulla dosimetria della pena e sul minimo edittale; 8) violazione della disciplina sulle pene sostitutive, poiché la Corte d'appello avrebbe negato l'accesso alla pena sostitutiva con una prognosi negativa sulla capacità di adempimento e senza rispettare il procedimento dell'art. 545-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego di sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo esame a un'altra sezione della Corte d'appello di Bologna su tale solo punto. Nel resto ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale. La cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulla correlazione tra accusa e sentenza, sulle WhatsApp, sulla compensazione, sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sull'attenuante del danno di speciale tenuità e sulla pena base. È stato invece accolto il motivo relativo alle pene sostitutive, perché il giudice non può rigettare la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva sulla base di una prognosi negativa circa la capacità di adempimento dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata per denunciare violazione di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per dedurre violazione di norme processuali e nullità della sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata per il vizio di motivazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Il principio di correlazione non è violato quando la condanna per appropriazione indebita riguarda una porzione del fatto originariamente contestato come truffa, se gli elementi essenziali del fatto sono già ricompresi nell'imputazione.

  • art. 522 c.p.p.

    È invocato come conseguenza della pretesa violazione del principio di correlazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 516 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la diversa qualificazione avrebbe richiesto modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento.

  • art. 191 c.p.p.

    Invocato per sostenere l'inutilizzabilità della prova asseritamente acquisita in modo illegittimo.

  • art. 254 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'acquisizione della corrispondenza.

  • art. 646 c.p.

    La Corte ribadisce che l'appropriazione indebita richiede appropriazione di denaro altrui e che la compensazione può escludere l'ingiustizia del profitto solo se il credito è certo, liquido ed esigibile.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva facoltativa richiede motivazione concreta sull'idoneità del nuovo reato a rivelare maggiore capacità a delinquere; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non contraddittoria e basata sull'assenza di elementi positivi rilevanti.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una specifica allegazione di fatto e di diritto; motivo di appello generico è inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per la recidiva, le attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per l'inammissibilità dei motivi di appello generici o aspecifici.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La genericità del motivo di appello comporta inammissibilità.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Il giudice deve seguire il procedimento previsto per valutare le pene sostitutive; non può eluderlo sostituendo una prognosi negativa ex post alla verifica procedimentale richiesta.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato nel quadro delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

  • art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    Per la pena pecuniaria sostitutiva non è richiesto il consenso dell'imputato; la prognosi negativa sulla capacità di adempimento non può fondare il rigetto.

  • art. 624, comma 2, c.p.p.

    L'annullamento parziale non incide sull'irrevocabilità della statuizione di responsabilità, che viene dichiarata nel dispositivo.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite sulla questione delle pene sostitutive.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dalla Corte nel respingere la censura sulle conversazioni WhatsApp, perché non si trattava di corrispondenza sottratta a terzi estranei ma consegnata da un partecipante alla conversazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di correlazione tra accusa e sentenza e diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per affermare la compatibilità della riqualificazione giuridica con il diritto di difesa, ove il tema sia prevedibile e difendibile in impugnazione.

Massime di principio

  • Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la condanna per appropriazione indebita deriva da una porzione del fatto originariamente descritto come truffa, purché nella contestazione siano già presenti il conseguimento del possesso del bene e l'appropriazione della cosa.
  • La riqualificazione giuridica del fatto non lede il diritto di difesa se il fatto storico resta immutato e l'imputato ha avuto concreta possibilità di interloquire sul suo contenuto, anche mediante impugnazione.
  • Gli screenshot di conversazioni WhatsApp consegnati agli investigatori dalla persona offesa, che ha partecipato alla chat, sono utilizzabili come documenti e non richiedono il sequestro ex art. 254 c.p.p.; diverso è il caso dell'acquisizione di iniziativa di terzi estranei alla conversazione.
  • In tema di appropriazione indebita, la prospettazione difensiva della compensazione con un credito può escludere l'ingiustizia del profitto solo se il credito è specificamente allegato e risulta certo, liquido ed esigibile; in mancanza, il motivo è generico.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione concreta sull'idoneità del nuovo reato a rivelare maggiore capacità a delinquere, valutata in relazione ai precedenti e ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente il mero rilievo dell'esistenza di precedenti penali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi negativi o l'assenza di elementi positivi rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede una censura specifica, con indicazione del concreto pregiudizio patrimoniale e delle ragioni della sua speciale tenuità; un motivo meramente assertivo è inammissibile.
  • La pena base è censurabile in cassazione solo se la doglianza si confronta con la motivazione del giudice di merito e indica quali elementi concreti imporrebbero una diversa dosimetria.
  • In materia di pene sostitutive della pena detentiva breve, il giudice non può rigettare la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva in base a una prognosi negativa sulla capacità di adempimento dell'imputato; la valutazione va condotta secondo il procedimento e i parametri legali previsti.
  • L'assenza di dati sulla situazione personale dell'imputato non può essere trasformata in ragione ostativa alla sostituzione della pena quando proprio il procedimento legale impone di acquisire tali elementi prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebitaCircostanze del reatoPena e commisurazioneMisure alternative
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della provaRecidivaParticolare tenuità del fattoConfiscaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.