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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44005/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 15/06/2022 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Taranto per il reato ex art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) commesso il 15/09/2016. Il motivo unico dedotto dal difensore è la violazione dell'art. 10‑bis perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della prova della sussistenza del reato e dell'ammontare del debito erariale, la produzione del Modello 770 (dichiarazione del sostituto d'imposta) anziché le certificazioni rilasciate ai dipendenti

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la interpretazione adottata dalla corte territoriale si fondava sulla giurisprudenza formatasi dopo le modifiche introdotte dall'art. 7 d.lgs. n. 158/2015, che avevano ritenuto sufficiente la dichiarazione del sostituto (Modello 770). Tuttavia tali modifiche sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (sent. n. 175/2022). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza (sent. D'Arrigo) secondo cui, per la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate e per la determinazione dell'ammontare, devono essere considerate le sole certificazioni rilasciate ai dipendenti; è comunque ammesso l'uso di un campionamento statistico prudenziale per ricostruire l'ammontare. Di conseguenza la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce, disponendo che nel giudizio di rinvio sia applicato il principio espresso dalla sentenza D'Arrigo

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    dovute sulla base della stessa dichiarazione o

    La Corte ha ritenuto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità delle parole inserite dall'art. 7 d.lgs. n. 158/2015, la prova dell'ammontare delle ritenute ai fini del reato ex art. 10‑bis deve fondarsi sulle certificazioni rilasciate ai dipendenti e non semplicemente sulla dichiarazione del sostituto (Modello 770)

  • art. 7 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    dovute sulla base della stessa dichiarazione o / "dovute o" (nella rubrica)

    Le modifiche introdotte con questo articolo avevano ampliato la prova dell'ammontare permettendo di far valere la dichiarazione del sostituto; tale modifica è stata però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 175 del 2022

    Ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 Cost., delle parole aggiunte dall'art. 7 d.lgs. n. 158/2015 nell'art. 10‑bis; conseguentemente la prova dell'ammontare per il delitto di omesso versamento deve fare riferimento alle certificazioni rilasciate

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3) - sent. D'Arrigo (Rv. 284035 - 01, 27/09/2022)

    Sez. 3, n. 2338 del 27/09/2022, dep. 2023, D'Arrigo, Rv. 284035 - 01

    Ha stabilito che per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate il giudice, nel determinare l'ammontare, deve tener conto delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti; ha inoltre ammesso l'utilizzo di un campionamento statistico prudenziale per accertare il superamento della soglia di punibilità

  • art. 76 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale in relazione alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 d.lgs. n. 158/2015; la Corte costituzionale ha ritenuto che la modifica legislativa contrastasse con tale disposizione

Massime di principio

  • Per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis d.lgs. 74/2000) l'ammontare del debito, ai fini della configurabilità del reato, deve essere determinato sulla base delle certificazioni rilasciate ai dipendenti (es. CUD/Certificazioni), non sulla sola dichiarazione del sostituto (Modello 770), quando la modifica normativa che consentiva ciò sia stata dichiarata incostituzionale
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, la giurisprudenza che si basava sulle parole introdotte dall'art. 7 d.lgs. n. 158/2015 non può più essere applicata per giustificare la sufficienza del solo Modello 770
  • È possibile, in mancanza di documentazione completa, ricorrere a metodi di campionamento statistico e criteri di prudenziale normalità per ricostruire l'ordinario rilascio delle certificazioni e la proporzionalità tra emolumenti e ritenute, purché il metodo sia rigoroso e motivato
  • In giudizi successivi a declaratorie di incostituzionalità il giudice del rinvio deve applicare i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità (es. D'Arrigo) per il corretto accertamento dell'elemento materiale e dell'ammontare del reato
  • La semplice produzione del Modello 770, senza ulteriore prova costituita dalle certificazioni ai dipendenti o da un accertamento campionario fondato e motivato, non è di per sé sufficiente a dimostrare il superamento della soglia di punibilità richiesta per il reato ex art. 10‑bis

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