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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15142/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui, dopo una modifica/ordinanza della Corte d'Assise d'Appello del 11/02/2022, risultava assolto Francesco Finocchiaro con la formula "perché il fatto non sussiste". Il ricorso deduceva l'inemendabilità dell'errore con cui era stata pronunciata l'assoluzione (contrasto fra dispositivo e motivazione) e la palese incongruenza tra la motivazione, che riteneva la responsabilità di Finocchiaro, e il dispositivo, che lo assolveva. Le parti civili avevano invece proposto cassazione avverso l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione in relazione a Vincenzo Malena, lamentando vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale nella parte relativa a Francesco Finocchiaro: ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione derivante dall'incongruenza fra quanto affermato nella motivazione (che indicava responsabilità) e quanto contenuto nel dispositivo (assoluzione), e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di Finocchiaro, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro. Il ricorso delle parti civili è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato; le parti civili sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Riferito al concordato fra Pubblico Ministero e difesa di Malena; usato nel merito di appello per giustificare l'accordo che ha portato all'esclusione della recidiva e della circostanza aggravante della premeditazione

  • art. 530 c.p.p.

    Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve Finocchiaro Francesco dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste

    Norma che contiene la formula e le ipotesi di proscioglimento/assoluzione; citata nell'ordinanza di correzione come base normativa della formula assolutoria inserita nel dispositivo

  • art. 130 c.p.p.

    Norma che consente la correzione di errori materiali nel dispositivo; invocata nella ordinanza che ha modificato il dispositivo della sentenza di appello

  • art. 570 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero nel giudizio (anche se tese all'assoluzione) non impediscono alla Procura di proporre impugnazione: le conclusioni non precludono di per sé la proposizione dell'impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata dalle parti civili come criterio di censura (vizi di motivazione) in cassazione; disciplina i motivi di impugnazione per cassazione relativi alla motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna delle parti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente infondate; applicata alle parti civili ritenute inammissibili

Massime di principio

  • Se nel giudizio di merito emerge una discordanza fra la motivazione (che ritiene la responsabilità) e il dispositivo (che assolve), la sentenza può essere annullata per vizio di motivazione: la contraddizione non è automaticamente sanabile se produce un risultato sostanzialmente incongruo rispetto alle argomentazioni svolte.
  • La correzione di errori materiali nel dispositivo (art. 130 c.p.p. e similari) è ammessa, ma non può essere usata per trasformare in modo non coerente il contenuto decisionale rispetto alla motivazione: la Cassazione verifica la corrispondenza logica fra motivazione e dispositivo.
  • Le conclusioni del Pubblico Ministero espresse in un grado non vincolano la Procura a non proporre impugnazione: l'art. 570 c.p.p. permette comunque alla Procura di impugnare decisioni anche se il PM aveva chiesto l'assoluzione in udienza.
  • In tema di aggravante della premeditazione, non è sufficiente la mera predisposizione dei mezzi o la preordinazione immediata: la premeditazione richiede un prosieguo del proposito omicida radicato e persistente nel tempo, con elementi quali studio, organizzazione dei mezzi e modalità esecutive.
  • La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del fatto con parametri diversi dal giudice del merito: non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi probatori se non quando sussistano vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • Le parti civili che propongono impugnazioni prive di fondamento possono essere condannate alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) se l'impugnazione è manifestamente infondata; è quindi necessario valutare cautamente l'opportunità di ricorrere in cassazione quando la questione è essenzialmente di valutazione di fatto.
  • Quando una sentenza di appello è annullata solo in parte (es. limitatamente a un imputato) la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione per consentire nuovo esame coerente tra motivazione e dispositivo.

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