Cassazione Penale, Sentenza n. 08110/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna con cinque motivi: (1) nullità della motivazione per relationem e motivazione apparente che non avrebbe confutato specificamente i punti d'appello; (2) insufficiente prova della minaccia e dell'aggravante, in particolare mancanza di prova certa sulla natura e provenienza dell'oggetto metallico e mancata valutazione della reale offensività della frase "vengo a mangiare a casa tua"; (3) mancanza del concorso di persone per Ferlita Rosario, la cui presenza sarebbe stata meramente passiva e non avrebbe dato un contributo morale o materiale concreto; (4) omessa pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; (5) vizio nella motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena, senza esame delle condizioni soggettive (incensuratezza, età, stato di salute, situazione familiare e reddituale) e dei parametri dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi: (1) la motivazione d'appello, pur richiamando quella di primo grado, è stata considerata adeguata e autonoma, con esame delle prove testimoniali; (2) la minaccia aggravata è stata ritenuta provata in base alle testimonianze concordanti che attestavano che Ferlita Domenico impugnava un oggetto metallico appuntito, idoneo ad offendere, e proferiva espressioni minacciose nel contesto processuale; la qualificazione dell'aggravante è corretta anche se l'arnese non è stato materialmente recuperato; (3) la partecipazione di Ferlita Rosario è stata valutata come contributo attivo e rafforzamento dell'azione intimidatoria, non come mera presenza; (4) la richiesta di particolare tenuità è stata respinta come inammissibile perché la condotta, svolta in aula di giustizia e con uso di oggetto atto ad offendere, non presenta i caratteri di minima offensività richiesti dall'art. 131-bis; (5) il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena risultano congruamente motivate e non sindacabili in sede di legittimità. Esito pratico: confermate le condanne del Tribunale di Sciacca del 23/01/2024 e della Corte d'Appello di Palermo del 28/04/2025: pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione per ciascuno degli imputati, risarcimento danni a favore di Vassallo liquidato in euro 1.000,00, condanna al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese alla parte civile; assoluzione di Ferlita Domenico dal porto ingiustificato di strumento atto ad offendere ex art. 4 L.110/1975 perche' il fatto non sussiste.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per il concorso di persone: il giudice ha ritenuto che entrambe le condotte abbiano concorso nella commissione del reato e che il contributo morale/attivo di Ferlita Rosario sia sufficiente per il concorso.
Codice penale, art. 612
La Corte ha confermato la sussistenza del reato di minaccia aggravata; ha interpretato l'aggravante come integrata dall'uso di uno strumento atto ad offendere, anche se non perfettamente identificato o non materialmente recuperato.
Codice penale, art. 339
Richiamato in relazione all'aggravante; contestualizza l'aggravamento in specifiche fattispecie rilevanti alla tutela dell'ordine giudiziario.
Legge 110/1975, art. 4
Sul porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere la Corte ha confermato l'assoluzione per Ferlita Domenico per mancata prova del porto fuori dall'abitazione, distinguendo tale assoluzione dall'accertamento dell'uso minaccioso dell'oggetto eventualmente reperito in loco.
Codice penale, art. 131-bis
L'istitutiò della particolare tenuità non è stato ritenuto applicabile: il giudice del merito ha valutato la gravità del contesto (aula di giustizia, turbamento dell'attività giudiziaria, uso di oggetto atto ad offendere) e ha esercitato il proprio potere discrezionale, decisione non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.
Codice penale, art. 133
Richiamato relativamente ai criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice del merito congrua e non manifestamente illogica.
Codice penale, art. 132
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria.
Codice penale, art. 62-bis
art. 62-bis c.p., comma 3
La Corte ha ribadito che l'incensuratezza da sola non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi tali da giustificare il beneficio.
Massime di principio
- La motivazione d'appello può essere resa per relationem rispetto alla sentenza di primo grado se il giudice d'appello fornisce comunque un vaglio critico e adeguato delle censure, illustrando le ragioni del proprio convincimento; tale motivazione non è nulla se permette di individuare chiaramente le ragioni della decisione.
- La minaccia prevista dall'art. 612 c.p. è un reato di pericolo: si valuta con un criterio medio e non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimorita, basta la potenziale idoneità della condotta a limitare la libertà morale dell'offeso.
- L'aggravante per l'uso di uno strumento atto ad offendere può essere riconosciuta anche quando l'oggetto non sia stato materialmente recuperato o non ne sia accertata la provenienza, purché la sua presenza e il suo uso minaccioso emergano con sufficiente attendibilità dalle testimonianze.
- La partecipazione al reato (concorso morale o materiale) può risultare da comportamenti non solo diretti ma anche da contributi di rafforzamento, approvazione o sostegno che incrementino l'efficacia intimidatoria dell'azione altrui; la mera presenza può essere insufficiente, ma il giudice di merito può ritenere concorso se dimostrato un contributo concreto.
- L'applicazione dell'esimente per particolare tenuità (art. 131-bis) è rimessa al giudizio discrezionale del giudice del merito e richiede la valutazione dei criteri legislativi (modalità della condotta, danno concreto, contesto); la negazione è incensurabile in Cassazione salvo motivazione illogica o contraddittoria.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico con l'incensuratezza: occorrono elementi positivi e un giudizio di meritevolezza; il giudice del merito può negarle motivando su ragioni ostative che non sono sindacabili in sede di legittimità se non manifestamente illogiche.
- La quantificazione della pena e la valutazione delle circostanze (favoring or denying attenuanti) appartengono in larga misura alla sfera di discrezionalità del giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio motivazionale, illogicità o contraddittorietà evidente.
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