Cassazione Civile, Ordinanza n. 29323/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di risarcimento proposta dalla società che aveva affidato a un’altra società il trasporto di un forno elettrico industriale di circa 20 quintali, assumendo che il bene avesse subito danni durante il trasporto. In primo grado la domanda era stata rigettata per insufficienza della prova, poiché il preventivo di riparazione prodotto non era ritenuto verificabile né idoneo a fondare il credito risarcitorio. In appello la decisione era stata riformata e la società trasportatrice era stata condannata al pagamento di euro 12.067 oltre accessori. La società condannata ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un’istanza congiunta di rinuncia all’azione giudiziaria, rappresentando di avere raggiunto un accordo transattivo con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché le parti hanno depositato una rinuncia congiunta all’azione giudiziaria in presenza di un accordo transattivo. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese del giudizio di legittimità tra le parti. È stato inoltre dato atto che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
richiamato come base per la rinuncia al ricorso/azione in sede di legittimità
art. 391 c.p.c.
richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio ne esclude l'applicabilità
Cass. n. 25485/2018
citata a sostegno del principio secondo cui l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando interviene una rinuncia congiunta all'azione giudiziaria in sede di legittimità, con contestuale accordo transattivo tra le parti, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione preclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ove ciò risulti dall'accordo tra le parti o sia ritenuto conforme alla decisione adottata.
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