Cassazione Penale, Sentenza n. 23031/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva ritenuto sussistente un "pactum sceleris" e aveva qualificato la condotta commessa nel periodo 1/9/2014–31/12/2015 come corruzione propria (artt. 319 e 321 c.p.), pur avendo già derubricato e dichiarato prescritti i fatti anteriori (fino al 31/8/2014) come corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Le difese censuravano in particolare: carenza e contraddittorietà della motivazione (omessa valutazione di documentazione tecnica e note difensive), travisamento della prova e difetto di elementi probatori sul "patto corruttivo" (assenza di termini, forma e contenuto dell'accordo), uso indiziario improprio di contratti di consulenza e fatture, errata qualificazione giuridica del fatto (avrebbe dovuto ritenersi, anche per il periodo successivo, corruzione per l'esercizio della funzione ovvero abuso d'ufficio abrogato), errata e irragionevole quantificazione dell'attenuante speciale ex art. 323-bis c.p., e illegittima applicazione della confisca per equivalente in solido nei confronti delle coimputate.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i profili principali della difesa e ha ricondotto il periodo 01/09/2014–31/12/2015 non alla corruzione propria (artt. 319 e 321 c.p.) ma alla fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 319 c.p.), osservando che, nella vigenza dell'Accordo quadro, le condotte contestate non hanno prodotto lesione dell'interesse pubblico né danno economico alla P.A., e che l'atto amministrativo va valutato come "fatto" concreto e non automaticamente come atto giuridico che dimostri abuso. Per effetto della nuova qualificazione e del decorso dei termini si è pronunciata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha confermato le statuizioni civili già disposte (e la revoca della domanda civile verso J J per intese risarcitorie), ha condannato i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali in favore delle parti civili e ha annullato senza rinvio la confisca per equivalente nei confronti di Feroleto Stefania e Barberis Natalia (mentre ha confermato la confisca nei confronti di Confalonieri), nonché dichiarato inammissibile la memoria tardiva di una difesa.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Riconosciuto come la fattispecie più aderente alle condotte per il periodo in esame: la violazione deve tradursi in un comportamento abusivo che leda l'interesse pubblico; la mera violazione formale dell'atto amministrativo non è di per sé sufficiente a integrare il reato se manca la lesione dell'interesse pubblico
art. 319 cod. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 318/321: individuazione delle forme di corruzione e distinzione tra corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e corruzione propria (art. 319) in base alla sussistenza del danno/lesione dell'interesse pubblico e del nesso eziologico con le utilità ricevute
art. 321 cod. pen.
Richiamato nell'ambito della ricostituzione della fattispecie di corruzione propria prima invocata dalla Corte d'appello; la Cassazione esclude la sussistenza della corruzione propria per il periodo esaminato
art. 323-bis cod. pen.
La circostanza attenuante speciale è stata riconosciuta ma non nella sua massima estensione; la Corte ha valutato criticamente la motivazione della riduzione applicata dalla Corte d'appello e le relative contraddizioni
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in un illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente può essere disposta in misura piena nei confronti di uno solo dei concorrenti solo se non è possibile determinare la quota di profitto spettante a ciascuno; altrimenti la confisca deve rispettare la proporzionalità rispetto al profitto effettivamente acquisito da ciascuno
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso (lett. b ed e) sulla violazione di legge e travisamento della prova): la Corte ha esaminato le doglianze per vizio di motivazione e travisamento probatorio
art. 611 cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare inammissibile la memoria difensiva presentata oltre il termine di 15 giorni
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla conferma delle statuizioni civili non impugnate: la sentenza di annullamento penale non incide sulle statuizioni civili già definite
art. 541 cod. proc. pen.
Utilizzato per condannare i ricorrenti al rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente grado
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato per estendere l'effetto dell'annullamento relativo alla confisca per equivalente anche a coimputati non specificamente impugnanti, sulla base della natura non esclusivamente personale della censura
Massime di principio
- Per valutare reati come corruzione propria vs corruzione per l'esercizio della funzione occorre leggere l'atto amministrativo come "fatto" concreto: non basta la violazione formale di regole, è necessario che la condotta abbia effettivamente leso l'interesse pubblico o prodotto un vantaggio patrimoniale diretto e riconducibile al pubblico ufficiale
- La qualificazione più grave (corruzione propria) richiede prova di un nesso eziologico tra utilità ricevute e atto contrario ai doveri d'ufficio che abbia comportato un danno o una lesione rilevante dell'interesse pubblico; se manca tale nesso la condotta può rientrare nella fattispecie meno grave (art. 318 c.p.)
- Indizi e utilità devono essere valutati con i criteri di precisione, gravità e concordanza: contratti leciti o consulenze pregresse non possono automaticamente costituire la prova di un unico "pactum sceleris" senza elementi che ne definiscano termini, contenuti e vincoli
- La confisca per equivalente in reato plurisoggettivo deve rispettare il principio di proporzionalità: se il profitto è riconducibile e quantificabile come esclusivo di un solo autore, la confisca non può essere imposta per intero in solido sugli altri concorrenti
- La prescrizione rimodula l'efficacia della pronuncia di legittimità: la riqualificazione giuridica di una condotta può determinare l'estinzione del reato per prescrizione e l'annullamento senza rinvio degli effetti penali
- Le censure di motivazione e omissione di valutazione di documenti rilevanti possono portare alla riforma della qualificazione giuridica della condotta; tuttavia il sindacato di legittimità non sostituisce il giudizio di merito quando le valutazioni risultano prive di manifeste illogicità
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