Ordinanza n. 401/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile del 23.03.2026, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Carabiniere Scelto -OMISSIS--OMISSIS-, nato ad -OMISSIS-”, nella parte in cui individua la sede di assegnazione presso il Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- anziché presso una delle sedi del Ministero della difesa site nel Comune di -OMISSIS-, motivatamente indicate nella istanza di transito dalla ricorrente; - del verbale della Commissione sui transiti del 9.02.2026 e del relativo Allegato B, nella parte in cui dispone l'assegnazione della ricorrente al Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS-; - del conseguente contratto di lavoro stipulato, nella parte in cui assegna alla ricorrente, quale sede di servizio, il Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, pregiudizievole per gli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della ricorrente al Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- anziché a una sede del Ministero della difesa nel Comune di -OMISSIS-, nell'ambito del transito in soprannumero nel personale civile
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitanda)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota del Ministero della difesa del 23 marzo 2026, il verbale della Commissione sui transiti del 9 febbraio 2026 e il relativo Allegato B, nonché il conseguente contratto di lavoro, nella parte relativa all'individuazione della sede di servizio. Ha contestato l'assegnazione al Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, diretta a ottenere l'assegnazione presso una sede viciniore alla residenza, individuata tra quelle del Ministero della difesa site nel Comune di -OMISSIS-. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la mancata valutazione della possibilità di applicare le deroghe previste dall'annesso 4 della circolare n. 51229 del 2023.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'assegnazione. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha rilevato che dal verbale della Commissione sui transiti e dall'Allegato B non emergeva una specifica valutazione dell'istanza di assegnazione presso una sede viciniore alla residenza e della documentazione prodotta, con particolare riguardo alla possibilità di applicare le deroghe consentite dall'annesso 4 della circolare n. 51229 del 25 luglio 2023. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e di depositare in giudizio la circolare e i relativi annessi. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 6 maggio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è indicata quale base normativa del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
D.M. 18 aprile 2002
Richiamato quale disciplina del transito del personale militare non idoneo nel personale civile del Ministero della difesa; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare; la misura è stata concessa ai soli fini del riesame della posizione della ricorrente.
circolare n. 51229 del 25 luglio 2023, annesso 4
L'Amministrazione deve rivalutare la possibilità di applicare le deroghe previste dall'annesso 4 alla luce dell'istanza di assegnazione presso una sede viciniore alla residenza e della documentazione prodotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando dagli atti non risulta una specifica valutazione amministrativa dell'istanza del dipendente e della documentazione prodotta, il giudice può concedere la tutela ai soli fini del riesame, senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
- L'Amministrazione che decide sulla sede di assegnazione deve esaminare concretamente l'istanza diretta a ottenere una sede viciniore alla residenza e verificare, sulla base della documentazione acquisita, la possibile applicazione delle deroghe previste dalla disciplina interna richiamata.
- La concessione cautelare ai fini del riesame comporta l'obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione entro il termine assegnato dal giudice e non determina, di per sé, il riconoscimento del diritto all'assegnazione nella sede richiesta.
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