Sentenza n. 1799/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2005/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 455/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.07.2025, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2005/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha integralmente corrisposto le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato, con nota depositata il 17 giugno 2026, l'avvenuta soddisfazione della propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, applicando il principio di causalità, e ne ha disposto la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del processo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del giudizio per piena soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di causalità se il comportamento amministrativo ha reso necessario il ricorso.
- Quando dagli atti emergono potenziali profili di danno erariale connessi alla vicenda amministrativa, il giudice può disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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