Sentenza del 14/05/2015 n. 4296 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - Tassa automobilistica - Vetture (autoveicoli e veicoli in genere) - Solidarietà passiva - Leasing.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, in base ai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge n. 99/2009, l'individuazione dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria quale soggetto obbligato non sostituisce quella del proprietario. Pertanto, per le scadenze successive al 15 agosto 2009, utilizzatore e società concedente sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica nei confronti dell'ente impositore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria, relativamente a pagamenti con scadenza successiva al 15 agosto 2009. La questione è se l'obbligo ricada esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo oppure anche sulla società di leasing proprietaria.
Norme richiamate
Art. 7, commi 2 e 3, legge n. 99/2009
La previsione degli usufruttuari, acquirenti con riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria come soggetti obbligati, si aggiunge a quella dei proprietari.
La norma introduce o conferma una responsabilità solidale: l'utilizzatore in leasing è soggetto passivo della tassa, ma tale obbligo si affianca a quello del proprietario, normalmente la società di leasing, senza escluderlo.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing automobilistico, per le tasse automobilistiche con scadenza successiva al 15 agosto 2009, l'ente impositore può rivolgersi sia all'utilizzatore sia alla società di leasing proprietaria.
- L'individuazione dell'utilizzatore come soggetto obbligato non comporta l'esonero automatico del proprietario: tra utilizzatore e concedente sussiste una responsabilità solidale.
- Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati può estinguere il debito verso l'ente impositore, ferma restando la possibilità di eventuali rapporti interni di rivalsa tra utilizzatore e società di leasing.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di scadenza della tassa, il titolo di disponibilità del veicolo e la disciplina vigente applicabile a quella specifica annualità.
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