Sentenza del 14/05/2015 n. 2039 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sentenza - Nuda proprietà al padre - Complesso immobiliare - Usufrutto pro-indiviso ai figli - Fatto già esistente - Esenzione cessione tra coniugi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessione è stata ritenuta compresa nell'ambito dell'esenzione prevista per i trasferimenti tra coniugi. La sentenza ex art. 2932 c.c. è stata considerata avente efficacia retroattiva, con conseguente riconoscimento del presupposto già esistente al momento rilevante e non soltanto dalla data della pronuncia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trasferimento della nuda proprietà di un complesso immobiliare al padre, con usufrutto pro indiviso in favore dei figli, e l'applicabilità dell'esenzione prevista per le cessioni tra coniugi. Il punto decisivo era stabilire il momento in cui si producevano gli effetti della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., cioè se dalla data della sentenza oppure retroattivamente. È stato affermato che l'art. 2932 c.c. opera quando la sentenza sostituisce un atto negoziale non stipulato e che i suoi effetti si producono ex tunc, poiché il fatto traslativo deve considerarsi già esistente, nonostante la successiva formalizzazione giudiziale.
Norme richiamate
Art. 2932 del codice civile
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
La norma consente al giudice di emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Secondo la decisione, tali effetti operano ex tunc, cioè retroattivamente, e non ex nunc, dalla sola data della sentenza.
Normativa sull'esenzione per le cessioni tra coniugi
L'esenzione è stata ritenuta applicabile alla cessione immobiliare oggetto della controversia, considerando già esistente il fatto traslativo rilevante anche se formalizzato mediante una successiva sentenza sostitutiva.
Massime di principio
- Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. sostituisce il contratto definitivo non stipulato, gli effetti del trasferimento possono essere considerati retroattivi rispetto alla data della pronuncia.
- Ai fini fiscali, la qualificazione e il momento dell'operazione possono dipendere dal rapporto sostanziale già perfezionato, non soltanto dalla data dell'atto giudiziario.
- Se l'operazione rientra in un'esenzione prevista per i trasferimenti tra coniugi, la successiva formalizzazione giudiziale non esclude automaticamente il beneficio, purché siano provati i presupposti sostanziali e temporali richiesti dalla norma.
- La presenza di nuda proprietà e usufrutto pro indiviso deve essere valutata secondo la reale struttura dei diritti trasferiti e non solo secondo la forma dell'atto o della sentenza.
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