Sentenza del 14/05/2015 n. 1613 - Comm. Trib. Prov. Bari
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a società in pendenza di procedura concordataria - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima e quindi annullata, poiché notificata durante la pendenza della procedura concordataria, in violazione del divieto di iniziare azioni esecutive previsto dall'art. 168 della legge fallimentare. La sentenza segnala l'esistenza di un orientamento contrario, espresso dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. X, sentenza n. 169 del 19 novembre 2013.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la legittimità della cartella di pagamento notificata mentre era pendente la procedura concordataria. Secondo il ricorrente, l'emissione e la notifica della cartella costituiscono esercizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168 della legge fallimentare nei confronti dei soggetti ammessi al concordato preventivo.
Norme richiamate
Art. 168 della legge fallimentare
È vietato iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo.
La norma è stata interpretata nel senso che il divieto di azioni esecutive comprende anche l'emissione e la notifica della cartella di pagamento, considerate strumenti attraverso i quali il concessionario realizza la propria pretesa.
Massime di principio
- Quando un soggetto è ammesso al concordato preventivo, occorre verificare se l'atto notificato dall'agente della riscossione abbia natura o funzione esecutiva.
- Secondo l'orientamento accolto nella sentenza, la cartella di pagamento non è un atto meramente ricognitivo, ma costituisce esercizio dell'azione esecutiva e non può quindi essere notificata durante il periodo coperto dal divieto dell'art. 168 della legge fallimentare.
- La pendenza della procedura concordataria può comportare l'illegittimità degli atti di riscossione coattiva, con conseguente possibilità di chiederne l'annullamento.
- La questione non è necessariamente uniforme: esistono orientamenti contrari, per cui occorre verificare la giurisprudenza applicabile, la data dell'atto e la specifica fase della procedura concordataria.
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