Sentenza del 14/05/2015 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO - Esistenza di contabilità parallela - Legittimazione all'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui l'Ufficio ha determinato induttivamente il reddito, sostenendo implicitamente l'insufficienza degli elementi utilizzati. L'accertamento si fondava sul rinvenimento di ricevute dettagliate attestanti pagamenti non registrati nella contabilità ufficiale, elemento ritenuto indicativo dell'esistenza di una contabilità parallela.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulla determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3, del d.P.R. 600/1973. Le ricevute di pagamento non contabilizzate costituiscono, anche autonomamente, una presunzione qualificata sufficiente a legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, in quanto indicano l'esistenza di ricavi o componenti positivi occultati rispetto alla contabilità ufficiale.
Norme richiamate
Art. 39, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando la contabilità risulta inattendibile o quando emergono elementi gravi, precisi e concordanti incompatibili con i dati dichiarati. La presenza di ricevute dettagliate relative a pagamenti non contabilizzati può integrare una presunzione qualificata e giustificare tale modalità di accertamento.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile o parallela, come ricevute e registri non riportati nella contabilità ufficiale, può essere utilizzata dall'Amministrazione per dimostrare l'occultamento di ricavi.
- Ricevute dettagliate di pagamenti non contabilizzati possono costituire, anche da sole, un elemento presuntivo sufficientemente qualificato per legittimare l'accertamento induttivo.
- Quando emergono elementi concreti incompatibili con la contabilità dichiarata, l'Ufficio non è necessariamente tenuto a ricostruire il reddito mediante una verifica analitica di ogni singola posta contabile.
- In una situazione analoga, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e specifica sull'origine e sul significato delle ricevute; la mera contestazione generica dell'accertamento può non essere sufficiente.
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