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Sentenza

Sentenza del 14/05/2015 n. 95 - Corte Costituzionale

Reati e pene - Esclusione oggettiva del "patteggiamento" alla generalità dei delitti in materia tributaria previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 - Discrezionalità del legislatore di subordinare il patteggiamento all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato - Ragionevole giustificazione - Interesse pubblico all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Disparità di trattamento espressamente previste dall' art. 62, cod. pen. - Non è violato il principio di eguaglianza e il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale - Esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudice rimettente contestava due disposizioni del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotte nel 2011. La prima, l’art. 13, comma 2-bis, subordinava l’accesso al patteggiamento per i reati tributari all’estinzione integrale dei debiti fiscali mediante pagamento, ritenendo ciò lesivo degli artt. 3 e 24 Cost. perché avrebbe favorito gli imputati economicamente più abbienti e limitato il diritto di difesa dei non abbienti. La seconda, l’art. 12, comma 2-bis, escludeva la sospensione condizionale della pena per determinati reati tributari quando l’imposta evasa superava congiuntamente il 30% del volume d’affari e 3 milioni di euro; essa era ritenuta contraria agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., per la rigidità del trattamento e la mancata individualizzazione della pena.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 13, comma 2-bis, ritenendo legittimo subordinare il patteggiamento al pagamento integrale dei debiti tributari. Il legislatore può prevedere esclusioni oggettive dai riti alternativi per ragioni di politica criminale, purché non manifestamente irragionevoli. L’onere economico è giustificato dall’interesse pubblico alla riscossione dei tributi e alla riparazione del danno, e non compromette il nucleo essenziale del diritto di difesa, poiché il patteggiamento non è una garanzia costituzionalmente indispensabile. La questione relativa all’art. 12, comma 2-bis, è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza: una volta ritenuto precluso il patteggiamento, l’eventuale eliminazione del divieto di sospensione condizionale non avrebbe inciso sulla decisione del giudice. Le richieste degli imputati sono quindi rimaste comunque non accoglibili.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    L’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 13.

    Il patteggiamento per i delitti tributari è consentito solo se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti contestati sono stati estinti mediante pagamento, anche attraverso procedure conciliative o di adesione all’accertamento.

  • Art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La sospensione condizionale della pena non si applica [...] quando l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al trenta per cento del volume d’affari e a tre milioni di euro.

    La disposizione introduceva una preclusione automatica alla sospensione condizionale al superamento congiunto di una soglia proporzionale e di una soglia assoluta. La Corte non ne ha esaminato nel merito la costituzionalità, dichiarando la questione inammissibile per difetto di rilevanza.

  • Art. 444 c.p.p.

    Applicazione della pena su richiesta delle parti.

    Il patteggiamento è un rito alternativo la cui disciplina e i cui limiti possono essere regolati dal legislatore; la sua esclusione per specifiche categorie di reati non viola automaticamente il diritto di difesa.

  • Art. 3 Costituzione

    La disparità di trattamento derivante dalla necessità di pagare il debito tributario è stata ritenuta ragionevole, perché collegata a un obiettivo obiettivo e costituzionalmente rilevante: la riparazione del danno e l’integrale riscossione delle imposte.

  • Art. 24 Costituzione

    La limitazione dell’accesso al patteggiamento non incide sul nucleo incomprimibile del diritto di difesa, poiché il rito alternativo non costituisce una condizione indispensabile per un’efficace tutela processuale.

  • Art. 62, numero 6), prima parte, c.p.

    La valorizzazione della riparazione del danno come circostanza attenuante conferma che il legislatore può attribuire rilievo al comportamento riparatorio dell’imputato, anche producendo differenze di trattamento tra soggetti.

  • Art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale può essere subordinata all’adempimento di obblighi restitutori o risarcitori; ciò costituisce un precedente coerente con la legittimità di condizioni patrimoniali finalizzate alla riparazione dell’offesa.

  • Art. 27, primo e terzo comma, Costituzione

    La Corte ha ritenuto compatibile con la responsabilità personale e con la finalità rieducativa una disciplina che valorizzi l’entità oggettiva dell’evasione e imponga la riparazione del danno, purché inserita in una scelta legislativa non manifestamente irragionevole.

Massime di principio

  • Il legislatore può limitare o escludere l’accesso ai riti alternativi per determinate categorie di reati, soprattutto quando sussistano rilevanti esigenze di politica criminale, salvo che la scelta sia manifestamente irragionevole o arbitraria.
  • Nei reati tributari, il pagamento integrale del debito fiscale può essere legittimamente richiesto come condizione per accedere al patteggiamento, perché la riparazione del danno e la riscossione delle imposte costituiscono interessi pubblici rilevanti.
  • Il fatto che una condizione economica sia più facilmente adempiibile da soggetti abbienti non determina automaticamente una violazione dell’uguaglianza: occorre verificare se l’onere sia oggettivamente giustificato e se incida su un diritto costituzionale incomprimibile.
  • Il patteggiamento è una facoltà processuale importante, ma non è un diritto assoluto né una componente indispensabile del diritto di difesa; può quindi essere escluso o subordinato a condizioni previste dalla legge.
  • Quando una richiesta processuale è subordinata a più condizioni, l’invalidità o la preclusione di una condizione principale può rendere irrilevanti le questioni riguardanti le condizioni ulteriori.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la data dei fatti, la tipologia dei reati, l’eventuale estinzione integrale del debito tributario entro il termine previsto e l’eventuale presenza di ulteriori contestazioni che impediscano comunque il rito alternativo.

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