Sentenza del 14/05/2015 n. 1082 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Competenza territoriale - Criterio - Commissione in cui ha sede l'ufficio impositore. PROCESSO - Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Diniego - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva la disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. A seguito del diniego dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, la società proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lecce. L’Ufficio contestava sia la competenza territoriale della Commissione di Lecce, sostenendo che fosse competente quella di Bari in quanto sede della Direzione regionale, sia l’impugnabilità immediata del diniego, ritenuto un semplice parere privo di autonoma lesività.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il provvedimento impugnato. È stata riconosciuta la competenza territoriale della Commissione di Lecce, poiché rileva la sede dell’ufficio competente per domicilio fiscale del contribuente e per l’attività di accertamento, non la sede della Direzione regionale che ha formalmente emesso il diniego. È stata inoltre riconosciuta l’impugnabilità del diniego di disapplicazione, qualificato come atto amministrativo definitivo, ricettizio e con immediata rilevanza esterna, assimilabile a un diniego di agevolazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
L’istanza riguarda la disapplicazione di disposizioni antielusive.
Il diniego dell’istanza di disapplicazione costituisce un atto definitivo e autonomamente lesivo, impugnabile davanti al giudice tributario.
Art. 30, legge n. 724/1994
Disciplina delle società non operative.
La società può chiedere la disapplicazione della disciplina quando ricorrono situazioni oggettive che ne giustificano l’inapplicabilità.
Art. 1, comma 1, d.m. 19 giugno 1998, n. 259
L’istanza è rivolta al direttore regionale competente per territorio ed è spedita all’ufficio finanziario competente per l’accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
L’ufficio distrettuale individuato dal domicilio fiscale del contribuente costituisce il riferimento territoriale della procedura, anche quando il provvedimento finale è adottato dalla Direzione regionale.
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Le commissioni tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza territoriale si determina considerando l’ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto tributario controverso, normalmente quello competente per il domicilio fiscale del contribuente.
Art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata.
Il diniego di disapplicazione è assimilabile a un diniego di agevolazione ed è impugnabile, anche se non espressamente indicato in modo specifico nell’elenco.
Art. 10 c.p.c.
Il contribuente ha interesse immediato a ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto che incide già attualmente sulla sua posizione fiscale.
Art. 31 d.P.R. n. 600/1973
Attribuzioni degli uffici delle imposte.
L’ufficio territorialmente competente è quello che svolge le attività di controllo e accertamento nei confronti del contribuente.
Massime di principio
- Per individuare la competenza territoriale nel processo tributario occorre fare riferimento, di regola, all’ufficio che ha competenza sostanziale sul contribuente in base al suo domicilio fiscale, non necessariamente all’organo sovraordinato che ha materialmente firmato l’atto.
- Il diniego di un interpello disapplicativo può essere impugnato immediatamente quando è definitivo, comunicato al contribuente e idoneo a produrre effetti esterni sulla sua posizione fiscale.
- L’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo quando l’atto, pur non espressamente nominato, produce una lesione attuale e concreta.
- La mancata impugnazione tempestiva di un diniego di disapplicazione può rendere definitiva la preclusione all’esercizio del potere di disapplicare la norma antielusiva.
- In situazioni analoghe è opportuno individuare tempestivamente l’ufficio competente per il domicilio fiscale e valutare l’impugnazione dell’atto entro i termini ordinari, senza attendere necessariamente l’emissione di un successivo avviso di accertamento.
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