Sentenza del 14/05/2015 n. 2048 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO SINTETICO - Fondata presunzione concorso ulteriori redditi alla formazione dell'imponibile - Onere della prova gravante sul contribuente - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la rettifica del reddito dichiarato effettuata mediante accertamento sintetico, ritenendo non sufficientemente fondata la presunzione dell'esistenza di ulteriori redditi non dichiarati. La questione riguarda la ripartizione dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione abbia fondatamente presunto che il tenore di vita o le spese sostenute siano incompatibili con il reddito dichiarato, spetta al contribuente dimostrare l'adeguatezza dei redditi effettivi oppure l'esistenza di ulteriori disponibilità derivanti da fonti non imponibili o soggette a tassazione separata.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. È stato affermato che l'accertamento sintetico può essere utilizzato quando esistano elementi idonei a far presumere la presenza di ulteriori redditi concorrenti alla formazione dell'imponibile complessivo. In tale situazione, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata, non limitandosi a contestazioni generiche, per dimostrare che il reddito dichiarato era sufficiente a sostenere il tenore di vita oppure che le disponibilità derivavano da redditi non tassabili o tassati separatamente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
L'Amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi quando si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo.
L'accertamento sintetico è legittimo quando gli elementi disponibili consentono una presunzione fondata di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Principio sull'onere della prova a carico del contribuente
Incombe al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività siano sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o tassate separatamente.
Dopo la presunzione fondata dell'Amministrazione, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentale della provenienza delle somme e della compatibilità tra redditi dichiarati, disponibilità finanziarie e spese sostenute.
Cassazione, sentenza n. 2631/2011
Il principio richiamato conferma la legittimità dell'accertamento sintetico e l'onere del contribuente di dimostrare l'origine delle disponibilità utilizzate per sostenere il proprio tenore di vita.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico può essere fondato su una presunzione derivante dalla sproporzione tra reddito dichiarato e spese o disponibilità apparentemente incompatibili.
- Una volta formulata una presunzione sufficientemente fondata, il contribuente deve dimostrare in modo concreto la provenienza delle risorse impiegate.
- Non è sufficiente affermare genericamente di aver utilizzato risparmi, aiuti familiari o somme già disponibili: occorre documentarne entità, provenienza e disponibilità nel periodo contestato.
- La difesa può essere efficace se dimostra che il tenore di vita era finanziato da redditi esenti, non imponibili, soggetti a ritenuta o tassati separatamente, oppure da disponibilità patrimoniali precedenti.
- La valutazione deve considerare la situazione economica complessiva del contribuente e la coerenza temporale tra le spese sostenute e le fonti finanziarie dichiarate.
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