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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07069/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile, chiedendo IRPEF per l'anno 2011 pari a Euro 20.599,00, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente aveva notificato il ricorso con istanza di reclamo il 9 marzo 2015, ma si era costituito in giudizio solo il 17 giugno 2015. L'Ufficio aveva eccepito l'intempestività della costituzione, sostenendo che non fosse applicabile il termine dilatorio collegato alla procedura di reclamo-mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, poiché il valore della controversia superava Euro 20.000,00. La CTR aveva invece ritenuto la causa soggetta a reclamo-mediazione e aveva considerato tempestiva la costituzione, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17-bis e 22 d.lgs. n. 546/1992, oltre a un secondo motivo sul vizio di motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia delle entrate: il valore della controversia era pari a Euro 20.599,00, dunque superiore alla soglia di Euro 20.000,00 prevista ratione temporis per l'applicazione dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, non operava il diverso dies a quo per la costituzione collegato alla conclusione della fase di reclamo-mediazione, ma il termine ordinario di 30 giorni dall'art. 22 d.lgs. n. 546/1992. Poiché il ricorso era stato notificato il 9 marzo 2015 e la costituzione era avvenuta solo il 17 giugno 2015, il ricorso introduttivo era tardivo e quindi inammissibile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché non occorreva un nuovo giudizio essendo definitivamente rilevabile l'inammissibilità originaria. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    Nel testo applicabile ratione temporis, la procedura di reclamo-mediazione era riservata alle controversie di valore non superiore a Euro 20.000,00; per tali controversie il reclamo produceva gli effetti del ricorso solo dopo 90 giorni, da cui decorrevano i termini di costituzione.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Per le controversie non rientranti nel reclamo-mediazione si applica il termine ordinario di 30 giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione in giudizio.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'art. 17-bis per la determinazione del valore della controversia.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è stata ritenuta possibile per l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • La soglia di valore prevista per l'applicazione del reclamo-mediazione tributario va verificata con riferimento all'importo dell'atto impugnato secondo i criteri legali di determinazione del valore della controversia; se il valore supera la soglia, non opera il differimento dei termini di costituzione previsto dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando la controversia non rientra nel reclamo-mediazione, il ricorrente tributario deve costituirsi nel termine ordinario di 30 giorni dalla notifica del ricorso; la costituzione effettuata oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice di merito applica erroneamente la disciplina del reclamo-mediazione a una controversia esclusa per valore, la sentenza va cassata e, ove la tardività del ricorso sia definitivamente accertata, la cassazione può avvenire senza rinvio.
  • L'erronea indicazione del valore della controversia da parte del ricorrente non incide sulla qualificazione legale del valore quando l'importo effettivamente preteso dall'atto è superiore alla soglia normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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