Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21697 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso dell'acconto d'imposta trattenuto sulla pensione 2015, fondata sull'applicazione dell'art.16 della Convenzione Italia-Bulgaria (pensioni tassate esclusivamente nello Stato di residenza). Il ricorrente sosteneva di essere residente fiscale in Bulgaria dal 12/6/2015 e produsse un Certificate of Fiscal Residence rilasciato dall'autorità bulgara. L'Amministrazione negò il rimborso perché il contribuente non possiede la nazionalità bulgara e quindi, secondo l'art.1, par.2, lett. b) della Convenzione, non può essere considerato "residente" della Bulgaria ai fini convenzionali; inoltre mancava l'attestato ufficiale previsto dall'art.27 della Convenzione che certificasse le condizioni per il beneficio. Commissione tributaria provinciale e regionale respinsero il ricorso per carenza della documentazione richiesta. In Cassazione il ricorrente ha contestato l'interpretazione, sostenendo che la residenza fiscale basti e che non fosse necessario provare l'effettivo pagamento delle imposte in Bulgaria, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Convenzione definisca la nozione di "residente" per la Bulgaria facendo riferimento al possesso della nazionalità bulgara (art.1, par.2, lett. b), per cui la sola residenza fiscale comprovata dal Certificate of Fiscal Residence non era sufficiente. Ha inoltre rilevato la mancata produzione dell'attestato previsto dall'art.27 della Convenzione e l'assenza di elementi idonei a dimostrare che il "centro degli interessi vitali" del ricorrente fosse in Bulgaria. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica Popolare di Bulgaria (21.9.1988) - art.16

    art.16 (tassazione delle pensioni)

    Stabilisce che i redditi da pensione sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente; il ricorrente invocava questo privilegio per ottenere il rimborso delle ritenute subite in Italia

  • Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica Popolare di Bulgaria - art.1, par.2, lett. b)

    Per la Bulgaria la locuzione "residente di uno Stato" è intesa come persona fisica che possiede la nazionalità bulgara: la Corte ha interpretato che, ai fini dell'applicazione della Convenzione, non è sufficiente la sola residenza fiscale nel territorio bulgaro se manca la cittadinanza

  • Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica Popolare di Bulgaria - art.1, par.3 (criterio del "centro degli interessi vitali")

    Prevede il criterio di collegamento per le persone residenti in entrambi gli Stati; la Corte ha ricordato che, se invocato, il contribuente deve fornire elementi che dimostrino che il centro dei suoi interessi personali ed economici sia in Bulgaria

  • Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica Popolare di Bulgaria - art.27

    Prevede l'attestazione ufficiale rilasciata dallo Stato di residenza che certifica l'idoneità a fruire dei benefici convenzionali; l'omessa produzione di tale attestato è stata ritenuta decisiva per il rigetto

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.75

    Norma fiscale nazionale citata in relazione ai presupposti di applicazione delle ritenute e alla disciplina tributaria interna, richiamata dal ricorrente nella censura ma la cui applicazione è stata subordinata all'ambito convenzionale

  • Art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto al principio di conformità alle norme sovranazionali; la Corte ha comunque interpretato la Convenzione secondo il testo concordato tra le parti contraenti

  • D.P.R. n. 115/2002, art.13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma processuale relativa al contributo unificato; la sentenza rileva l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Risposta a interpello Agenzia delle entrate n.244/2023

    Interpretazione amministrativa richiamata dalla Corte che conferma come, ai fini della Convenzione Italia-Bulgaria, la residenza in Bulgaria ai fini convenzionali richieda la cittadinanza bulgara

  • Messaggio INPS n.1270/2023

    Comunicazione amministrativa che ha adeguato l'orientamento INPS su criteri meno favorevoli, confermando la necessità di rispettare l'interpretazione convenzionale richiamata dalla Corte

Massime di principio

  • Per la Convenzione Italia-Bulgaria la nozione di "residente" per la Bulgaria può essere legata al possesso della cittadinanza: la sola residenza fiscale nel territorio bulgaro non garantisce automaticamente i benefici convenzionali se manca la nazionalità bulgara.
  • Quando la Convenzione richiede un'attestazione (art.27), il contribuente deve produrre l'attestato ufficiale rilasciato dallo Stato di residenza che certifica i presupposti per i benefici; la mancata produzione può comportare il rigetto della richiesta di rimborso.
  • Se lo Stato contraente definisce specificamente chi è "residente" (es. tramite cittadinanza), la valutazione in sede nazionale deve rispettare quel significato convenzionale e non può essere sostituita da un diverso concetto di residenza fiscale.
  • Se il contribuente afferma di essere residente in entrambi gli Stati, per il tie‑break del "centro degli interessi vitali" è necessario fornire elementi fattuali concreti (legami personali ed economici) che dimostrino la prevalenza degli interessi in uno Stato.
  • La produzione di un Certificate of Fiscal Residence è utile ma può non essere sufficiente: deve chiarire anche se e come lo Stato estero ha esercitato il proprio potere impositivo o attestare la sussistenza degli ulteriori requisiti convenzionali richiesti.
  • È opportuno verificare preventivamente le interpretazioni amministrative e le prassi (interpelli, comunicazioni INPS) relative alla specifica Convenzione, perché possono orientare le valutazioni delle autorità e dei giudici nazionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.