Sentenza del 05/06/2015 n. 11652 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, previsto dalla L.R. Toscana n. 2 del 1971, per il periodo 30 dicembre 2003-29 dicembre 2004. Ha contestato, in particolare, l'esistenza del presupposto impositivo poiché la concessione geotermica era stata rilasciata e disciplinata nell'ambito delle competenze regionali; l'applicazione degli adeguamenti e delle rivalutazioni dei canoni concessori previsti dalla normativa generale; e la motivazione della decisione di merito. La Regione, con ricorso incidentale, ha contestato l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta è costituito dall'utilizzo concreto di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, e non necessariamente dal fatto che la concessione sia stata rilasciata da un'autorità statale. Ha inoltre ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche gli adeguamenti generali dei canoni concessori, in assenza di una specifica esclusione normativa. Il motivo sulla motivazione è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione normativa e del merito. È stata invece confermata l'esclusione delle sanzioni, poiché la successione complessa e frammentaria di norme statali, regionali e regolamentari determinava un'obiettiva incertezza sulla determinazione dell'imposta. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Il presupposto dell'imposta è collegato all'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato, non esclusivamente all'autorità che ha rilasciato la concessione.
L. n. 281 del 1970, art. 2
Richiamata dalla società per contestare l'applicabilità dell'imposta, ma interpretata dalla Corte nel senso della rilevanza dell'utilizzo del bene pubblico.
D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1
Il trasferimento alla Regione di competenze relative alle concessioni geotermiche non elimina, di per sé, il presupposto dell'imposta se l'attività riguarda beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
L.R. Toscana n. 88 del 1988
La riserva regionale delle funzioni in materia di permessi e concessioni geotermiche non è stata ritenuta decisiva per escludere l'imposizione.
L. n. 896 del 1986, art. 17
La disciplina speciale delle concessioni geotermiche non impedisce l'applicazione delle successive norme generali di rivalutazione dei canoni.
D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5
Canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato.
La norma ha portata generale e include, salvo espressa esclusione, anche i canoni relativi alle concessioni geotermiche.
D.M. n. 258 del 1998
In quanto normativa applicativa, disciplina gli adeguamenti dei canoni e si applica anche alle concessioni geotermiche.
L. n. 537 del 1993, art. 10, comma 2
Rivalutazione annuale dei canoni di concessione dei beni pubblici.
Ha sostituito il precedente criterio di rivalutazione biennale con quello annuale, prevalendo sulle regole anteriori.
L. n. 724 del 1994, art. 32, comma 1
Ha previsto un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione, ritenuto applicabile anche ai canoni delle concessioni geotermiche.
D.Lgs. n. 22 del 2010, art. 1, comma 6, e art. 16, comma 7
Le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale.
La disciplina successiva conferma la rilevanza della natura pubblica del bene e il criterio della rivalutazione annuale, oltre ad abrogare la precedente L. n. 896 del 1986.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando sussiste obiettiva incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa tributaria.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di totale omissione di elementi decisivi o di obiettiva carenza logica della sentenza, non per il semplice dissenso della parte rispetto alla valutazione del giudice.
Massime di principio
- Per le imposte collegate a concessioni o occupazioni di beni pubblici, occorre verificare anzitutto la natura del bene utilizzato e il rapporto materiale instaurato con esso; il soggetto che rilascia formalmente la concessione non è necessariamente decisivo.
- Il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alla Regione non comporta automaticamente la perdita della natura statale del bene né l'esclusione dell'imposta, se il bene resta appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile statale.
- Le norme generali successive sull'adeguamento o sulla rivalutazione dei canoni possono applicarsi anche a settori regolati da discipline speciali, salvo che la disciplina speciale contenga una deroga espressa o incompatibile.
- L'obiettiva incertezza normativa può escludere le sanzioni quando la normativa applicabile è frammentata, stratificata e oggetto di interpretazioni plausibilmente divergenti, anche se il tributo principale resta dovuto.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova interpretazione dei fatti o una diversa valutazione delle argomentazioni già esaminate; il vizio di motivazione deve consistere in un'omissione decisiva o in una carenza logica evidente.
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