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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico (classato D/1). L'Agenzia, a seguito di dichiarazione Docfa, aveva rettificato la rendita a Euro 40.844,74 (contro la rendita proposta dalla società di Euro 7.274,00). In primo grado la rendita era stata fissata in Euro 35.610,04; la CTR ha rideterminato la rendita in Euro 25.000,00. In cassazione la ricorrente censura: nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte di funzionario con poteri (a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio), difetto di motivazione dell'atto impugnato, omissione di esame di fatti decisivi (prove e perizia di parte), errata applicazione di criteri valutativi (dover applicare il procedimento indiretto con riconduzione al biennio censuario 1988/89 tramite coefficienti ISTAT e deprezzamento) e il fatto che la CTR avrebbe pronunciato per equità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) la contestazione sulla rappresentanza dell'ufficio è priva di rilievo perché la normativa di incorporazione (art. 23‑quater DL 95/2012) ha assicurato la continuità delle strutture e dei titolari; gli uffici periferici dell'Agenzia possono partecipare al giudizio con direttore o persona preposta senza procura speciale, salvo prova di usurpazione del potere; 2) nell'ambito della procedura Docfa la motivazione dell'avviso è soddisfatta dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, e l'obbligo di motivazione è posto a tutela della possibilità di impugnare, mentre una diversa valutazione della rendita basata su giudizio tecnico non determina automaticamente nullità; 3) la CTR ha dato conto dei criteri applicati (richiamando anche il procedimento indiretto e gli indici di svalutazione/deprezzamento) e ha utilizzato, per la quantificazione finale, anche documenti conciliativi prodotti in giudizio; la ricorrente non ha riprodotto i contenuti di tali accordi impedendo la verifica; 4) le doglianze su omesso esame e non contestazione sono inidonee perché non specificate come richiesto dalla giurisprudenza (va indicato il fatto storico, dove e quando è stato dibattuto e la sua decisività). Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Decreto Legge n. 95 del 2012, art. 23‑quater, comma 7

    Stabilisce la continuità delle attività e delle strutture dell'Agenzia del Territorio incorporate; la Corte l'ha interpretata come proroga/consistenza dei poteri degli uffici periferici, giustificando la rappresentanza processuale senza procura speciale.

  • Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (procedura Docfa)

    La procedura Docfa è 'fortemente partecipativa'; l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento è soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi acclarati e della classe attribuita, salvo che l'ufficio abbia modificato elementi di fatto della proposta del contribuente.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 32, comma 1

    Rilevato nella contestazione processuale relativa alla legittimazione/rappresentanza; la Corte ha ricordato che le norme procedurali non richiedono una procura speciale per la rappresentanza degli uffici periferici, salvo prova contraria.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2

    Norma sul deprezzamento nella stima per il procedimento indiretto (costo di ricostruzione); la Corte riconosce la rilevanza di tali criteri ma valuta che la CTR abbia comunque dato conto dei criteri applicati nella determinazione della rendita.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10; DPR n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30

    Regole sulla stima diretta e natura tecnica della valutazione economica dei beni classati; la Corte distingue tra legittimità dell'atto (motivazione) e attendibilità tecnica della valutazione che è oggetto di verifica in sede contenziosa.

  • Codice di Procedura Civile: artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 384 c.p.c., comma 4

    Art.112: obbligo di motivazione dell'atto e della sentenza; la Corte ha precisato l'ambito di applicazione delle doglianze in cassazione relative alla motivazione e al vizio di omesso esame. Art.360 nn.3,4,5 disciplinano i motivi di cassazione invocati; art.384(4) consente alla Cassazione di correggere la motivazione senza rimettere la causa, se il dispositivo è conforme al diritto.

  • Decreto Legislativo n. 300 del 1999, art. 66

    Norme sull'organizzazione degli uffici e sulla legittimazione alla rappresentanza degli uffici periferici; la Corte le richiama per affermare la legittimazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a partecipare al giudizio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, art. 13

    Disciplina il contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di sua spettanza.

Massime di principio

  • Rappresentanza dell'ufficio: dopo incorporazioni o riorganizzazioni amministrative la continuità dei poteri degli uffici periferici può giustificare la partecipazione processuale e la sottoscrizione degli atti da parte del direttore o di persona preposta, senza necessità di procura speciale, salvo dimostrazione di usurpazione del potere.
  • Docfa e motivazione: nell'ambito della procedura Docfa l'obbligo motivazionale dell'atto di classamento è spesso soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; la motivazione è considerata insufficiente solo se l'ufficio ha effettivamente modificato elementi di fatto della proposta del contribuente.
  • Valutazione della rendita: il procedimento indiretto (costo di ricostruzione) richiede di ricondurre i valori al periodo censuario (1988/89) con coefficienti ISTAT e applicare deprezzamento; tuttavia il giudice di merito ha un margine tecnico di valutazione e può utilizzare anche documenti comparativi/conciliativi, purché dia conto dei criteri adottati.
  • Difetto di motivazione e integrazione: la motivazione è requisito strutturale dell'atto amministrativo e non può essere integrata in giudizio; le contestazioni in Cassazione devono precisare il vizio e non limitarsi ad argomentazioni generiche.
  • Omesso esame di fatto decisivo: per fondare la cassazione per omesso esame occorre indicare esattamente il fatto storico omesso, dove e quando è stato dibattuto e in che modo la sua valutazione sarebbe stata decisiva; mere richieste generiche o mancata riproduzione di documenti ostacolano l'excursus di controllo della Corte.
  • Non contestazione processuale: l'affermazione di non contestazione richiede che sia specificato come e dove è avvenuta la condotta processuale dell'opposta parte; non è sufficiente una affermazione generica all'interno del ricorso.

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