Sentenza n. 3394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, n. 16/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma di Bolzano n. 16/2025, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate senza titolo su una scarpata pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e l'ordinanza del Sindaco del Comune di Perca del 9 febbraio 2024, con cui era stata ordinata la demolizione di opere realizzate senza titolo nell'area esterna di un edificio, consistenti nel riporto di terreno, nell'ampliamento della corte pianeggiante e nell'installazione di vasche in acciaio corten sulla scarpata. Deduceva, anzitutto, ultrapetizione, violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, separazione dei poteri e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice avesse fondato la legittimità dell'ordinanza su motivi diversi da quello indicato dall'amministrazione e avesse qualificato autonomamente gli interventi come nuova costruzione. Riproponeva poi le censure di violazione dell'art. 88 della legge provinciale n. 9/2018, contraddittorietà dell'azione amministrativa, violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TRGA n. 249/2023, difetto di motivazione e violazione dell'art. 2, comma 1, lett. r), D.P.P. n. 24/2020, relativo al rapporto massimo di pendenza 2:3 delle scarpate. Contestava inoltre la violazione delle distanze dai confini, rilevando il consenso dei confinanti e la pretesa carenza di accertamento comunale, nonché, in via subordinata, la legittimità della disciplina provinciale sul rapporto di pendenza per carenza di base legislativa, violazione della riserva di legge, sproporzionalità e illogicità. L'appellante sosteneva anche che la prima CILA del 2021 e il progetto originario avrebbero legittimato, o comunque tollerato, le opere e che gli interventi dei confinanti fossero analoghi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TRGA. Ha escluso ultrapetizione, sconfinamento nel merito amministrativo e violazione del giudicato. La prima CILA del 2021 riguardava interventi minori e non rappresentava le opere effettivamente realizzate; inoltre il Comune ne aveva comunicato l'inefficacia, imponendo l'adeguamento al progetto originario. La sentenza del TRGA n. 249/2023 aveva annullato il precedente diniego soltanto per difetto di motivazione e non aveva riconosciuto la legittimità delle opere o della CILA del 2021. Il Comune aveva adempiuto al remand mediante una nuova istruttoria e la perizia tecnica dell'11 dicembre 2023, richiamata nell'ordinanza, dalla quale emergevano il rilevante riporto di terreno, l'ampliamento della corte, l'installazione delle vasche, il mancato rispetto della pendenza massima e l'assenza di prova del rispetto delle distanze. Il giudice ha ritenuto che gli sbancamenti o riporti di terreno non agricoli, quando incidono sull'assetto urbanistico, richiedano un titolo edilizio; l'intervento complessivo, valutato unitariamente, necessitava quindi di permesso di costruire. L'ordinanza demolitoria, atto vincolato conseguente all'accertamento di opere abusive e non conformi, richiedeva soltanto la descrizione dei fatti e il richiamo delle norme applicate, requisiti ritenuti presenti. La censura sulla pendenza 2:3 è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque infondata: il parametro si applica anche a una scarpata già modificata da precedenti opere e impedisce ulteriori peggioramenti della pendenza; la censura non avrebbe comunque potuto determinare l'annullamento, essendo sufficiente il rilievo dell'assenza del titolo e della realizzazione di opere oltre la linea di massima edificazione. La doglianza sulle distanze è stata ritenuta infondata e ridondante, poiché l'ordinanza non si fondava esclusivamente sulla violazione delle distanze; il consenso dei confinanti non sostituisce il titolo edilizio né supera le norme urbanistiche. Infine, la disciplina provinciale sul rapporto 2:3 è stata ritenuta assistita da base legislativa nell'art. 21, comma 3, L.P. n. 9/2018, che demanda al regolamento di esecuzione la disciplina dell'attività edilizia, senza violare la riserva di legge. L'appellante è stato condannato a rifondere al Comune di Perca le spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, L.P. n. 9/2018
La demolizione è conseguenza vincolata dell'accertamento di opere realizzate senza titolo o in difformità e urbanisticamente non conformi, non conformabili se non mediante eliminazione o ripristino.
art. 21, comma 3, L.P. n. 9/2018
Demanda al regolamento di esecuzione, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, l'emanazione di norme in materia edilizia per regolamentare l'attività edilizia; costituisce base legislativa della disciplina regolamentare sul rapporto di pendenza.
art. 2, comma 1, lett. r), D.P.P. n. 24/2020
Impone il rispetto del rapporto massimo di pendenza 2:3 e limita le modifiche del terreno; il parametro si applica anche a scarpate già esistenti o precedentemente modificate, impedendone l'ulteriore peggioramento.
art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo pastorali"
I movimenti di terra non connessi all'attività agricola, quando alterano la morfologia del territorio e incidono sull'assetto urbanistico, richiedono titolo edilizio.
art. 34 c.p.a.
È richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione e al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia; la censura è stata respinta.
art. 73 c.p.a.
Disciplina lo scambio di memorie e repliche nel giudizio, richiamato nello svolgimento processuale.
Massime di principio
- I movimenti di terra, gli sbancamenti e i riporti non finalizzati all'attività agricola richiedono un titolo edilizio quando, per consistenza e incidenza concreta, alterano la morfologia del territorio o l'assetto urbanistico; la qualificazione dipende dall'entità complessiva dell'intervento, non dalla denominazione formale delle opere.
- L'abuso edilizio deve essere valutato unitariamente in base all'impatto complessivo delle opere sul territorio; non è consentito scomporre artificialmente un intervento in singole lavorazioni per escludere la necessità del titolo edilizio o attenuare la rilevanza dell'abuso.
- L'ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate senza titolo o in difformità da esso costituisce esercizio di potere vincolato: è sufficiente che descriva i fatti accertati e richiami le norme urbanistiche applicate, senza una motivazione comparativa propria degli atti discrezionali.
- Quando una precedente pronuncia annulla un diniego edilizio per difetto di motivazione, l'amministrazione può rinnovare l'istruttoria e adottare un nuovo provvedimento, purché espliciti puntualmente le difformità riscontrate, le norme violate e le ragioni della non sanabilità, senza che i riferimenti incidentali contenuti nella sentenza attribuiscano efficacia conformativa su questioni non specificamente decise.
- Un parametro regolamentare che limita la pendenza delle scarpate può applicarsi anche a una scarpata già esistente o precedentemente modificata, quando l'intervento successivo ne altera ulteriormente il profilo; la disciplina impone almeno il divieto di peggiorare la situazione preesistente.
- Il consenso dei proprietari confinanti non sostituisce il titolo edilizio e non rende conformi opere che violino autonome prescrizioni urbanistiche o edilizie, comprese quelle relative alla pendenza del terreno e alla linea di massima edificazione.
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