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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05489/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista conveniva in giudizio l'azienda sanitaria locale chiedendo il risarcimento dei danni all'autovettura provocati dall'urto con un cane randagio sbucato improvvisamente sulla carreggiata. La ASL chiamava in causa il comune. In primo grado entrambi gli enti venivano condannati al risarcimento e alle spese; in appello il comune otteneva il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva e la responsabilità veniva affermata solo a carico della ASL, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. Il ricorrente ha impugnato in cassazione esclusivamente il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. e motivazione contraddittoria, sostenendo che la compensazione non fosse giustificata: il dibattito giurisprudenziale evocato dalla Corte d'appello riguardava la legittimazione passiva tra ASL e comune, non i presupposti del risarcimento; inoltre egli era risultato totalmente vittorioso sulla domanda risarcitoria, mentre la controparte aveva anche proposto appello incidentale tardivo e insisteva sulla corresponsabilità del danneggiato. Censurava inoltre l'estensione della compensazione alla fase cautelare ex art. 283 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha escluso che la compensazione delle spese comprendesse illegittimamente la fase cautelare, osservando che la compensazione riguardava l'intero giudizio. Nel merito ha ritenuto non illogica né erronea la motivazione della Corte d'appello, che aveva fatto riferimento al mutamento giurisprudenziale in tema di legittimazione passiva tra comune e ASL, questione che coinvolgeva anche l'odierno ricorrente, divenuto contraddittore del comune dopo la chiamata in causa e la condanna solidale di primo grado. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito può compensare le spese in presenza dei presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e che il controllo di legittimità è limitato alla verifica negativa di non illogicità o non erroneità della ragione addotta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'ASL e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla regolazione delle spese di lite, ma non ritenuto violato nel caso concreto

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese in presenza di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, assoluta novità delle questioni o gravi ed eccezionali ragioni; il giudice di merito deve evitare ragioni illogiche o erronee

  • art. 97 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della compensazione, ma la censura è stata respinta

  • art. 283 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla fase cautelare, ma la Corte ha osservato che le spese compensate includevano anche tale fase

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 283 c.p.c. nel motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base della censura per violazione di legge

  • art. 13, comma 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    richiamato quale esempio di rigida predeterminazione delle ragioni di compensazione, ritenuto non conforme alla Costituzione

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata incidentalmente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel riferimento all'onere della prova non come tema centrale della decisione

Massime di principio

  • La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. è legittima quando il giudice di merito fondi la decisione su ragioni non illogiche né erronee, quali il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti o l'assoluta novità della questione.
  • Il sindacato della Cassazione sulla compensazione delle spese non consente una rivalutazione del merito, ma solo il controllo esterno sulla coerenza logico-giuridica della ragione addotta dal giudice di merito.
  • Quando una questione giurisprudenziale sulla legittimazione passiva incide sull'esito del giudizio e coinvolge anche la posizione della parte originaria attrice, il giudice può valorizzarla ai fini della compensazione delle spese nei confronti di tutte le parti del processo.
  • La compensazione delle spese disposta per l'intero giudizio comprende anche le spese della fase cautelare, se non diversamente specificato.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice di appello può valutare la controversia nella sua globalità e non solo isolatamente uno dei capi di domanda o delle singole difese, purché la motivazione sulla compensazione resti coerente e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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