Cassazione Penale, Sentenza n. 18154/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato la continuazione tra più condanne e rideterminato la pena complessiva. Il primo motivo censurava la quantificazione della continuazione (violazione art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.), contestando motivazione illogica e mancata spiegazione circa la misura degli aumenti per i reati-satellite rispetto a quanto fissato in sede di cognizione. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 73 e 75 d.lgs. 159/2011 e chiedeva la revoca di condanne relative a violazioni in materia di misure di prevenzione alla luce della sentenza n.25/2019 della Corte costituzionale; il ricorrente non ha però prodotto l'originaria istanza né specificato a quali reati si riferisse la richiesta di depenalizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la determinazione della pena in sede esecutiva, poiché il giudice dell'esecuzione ha scorporato i reati, individuato il più grave e fissato aumenti per i reati-satellite distinti e in misura inferiore a quelli stabiliti in sede di cognizione, conformandosi ai criteri di motivazione richiesti dagli artt.132 e 133 c.p. e alla giurisprudenza consolidata (obbligo di motivare sia la pena-base sia gli aumenti). Sul secondo motivo lo ha dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza (assenza dell'originaria istanza e mancata indicazione specifica dei reati interessati). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione tra reati; la corte sottolinea la necessità di scorporare i reati e applicare aumenti per i reati-satellite quando si ridetermina la pena in sede esecutiva.
art. 671 cod. proc. pen.
Previene la possibilità di chiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione; qui la norma è il presupposto procedurale dell'istanza accolta parzialmente in primo grado.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Fissano i parametri per la determinazione della pena e l'obbligo di motivazione; la corte ricorda che il giudice dell'esecuzione, esercitando discrezionalità, deve motivare sia la pena-base sia l'entità degli aumenti.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni di ricorso in cassazione (censure); applicata per enunciare i motivi dedotti dal ricorrente (lett. b ed e).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 73 e 75 d.lgs. 159/2011
Riguardano le violazioni in materia di misure di prevenzione; il ricorrente richiamava la loro applicazione post sentenza n.25/2019 della Corte costituzionale, ma la corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile per mancata specificazione.
d.P.R. 309/1990, art. 73 (richiamato nel fatto)
Norma sul traffico di stupefacenti citata tra le condanne impugnate; rilevante soltanto per il quadro fattuale delle condanne già unificate in sede di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti e individuare quello più grave prima di rideterminare la pena per continuazione; non è sufficiente limitarsi al rispetto del tetto legale, è richiesta motivazione puntuale della pena-base e degli aumenti.
- Gli aumenti per i reati-satellite vanno quantificati singolarmente e il giudice dell'esecuzione non può fissarli in misura maggiore rispetto a quanto già stabilito irrevocabilmente dal giudice della cognizione.
- La giustificazione della misura degli aumenti deve essere esplicita e coerente con i parametri degli artt.132 e 133 c.p.; in caso contrario la motivazione è censurabile in cassazione.
- Le censure in materia di depenalizzazione o revoca di specifiche condanne sono inammissibili se generiche: il ricorrente deve allegare gli atti originari e indicare con precisione i reati/condanne ai quali riferisce la richiesta.
- Per impugnare efficacemente la quantificazione della continuazione è utile produrre in cassazione le motivazioni del giudice dell'esecuzione e, se disponibile, l'originario provvedimento di cognizione che ha fissato gli aumenti, per consentire il controllo comparativo.
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