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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2400/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbato era stato condannato per il reato previsto dall'art.2 del d.lgs. n.74/2000 (indicare elementi passivi fittizi nella dichiarazione 2012). Impugnava la decisione in quanto la Corte territoriale, nel decidere in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva negato la sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.) e la non menzione della condanna (art.175 c.p.), motivando il diniego con l'esistenza di una precedente pronuncia di applicazione della pena (sentenza ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p. del 31/03/1999). Il ricorrente deduceva carenza e vizio di motivazione, lamentando che la Corte aveva applicato un automatismo senza considerare il tempo trascorso e senza adeguata valutazione prognostica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, conformandosi al dictum della sentenza di annullamento, abbia correttamente applicato le norme e la giurisprudenza secondo cui i benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna) non possono essere concessi una seconda volta quando i limiti siano stati superati per effetto di una precedente sentenza di applicazione della pena (anche se trattasi di patteggiamento). Pertanto non sussisteva vizio di motivazione rispetto al rilievo del precedente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.2 d.lgs. n.74 del 2000

    Norma che disciplina il reato di dichiarazione infedele/induzione di elementi passivi fittizi; è la norma sostanziale alla base della condanna per i fatti relativi al 2012.

  • art.163 cod.pen.

    DisciplinA la sospensione condizionale della pena e i criteri per la sua concessione; il ricorso contestava la motivazione del diniego, ma la Corte ha ritenuto legittimo l'esito alla luce del precedente penale.

  • art.164, ultimo comma, cod.pen.

    Prevede che i benefici della sospensione non possono essere concessi quando i limiti risultino superati da precedenti condanne; la Corte lo ha richiamato per escludere la seconda concessione del beneficio in presenza della pronuncia precedente.

  • art.175 cod.proc.pen.

    Regola la non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto che il beneficio non fosse concessibile nuovamente se i limiti sono già stati superati da precedente sentenza di applicazione della pena.

  • art.444 e ss. cod.proc.pen.

    Disposizioni sul rito del patteggiamento (applicazione della pena); la sentenza di applicazione della pena è stata considerata equiparata a sentenza di condanna e quindi idonea a costituire precedente ostativo ai benefici.

  • art.445, comma 2, cod.proc.pen.

    Riguarda l'estinzione del reato dopo applicazione della pena; la giurisprudenza richiamata chiarisce che l'estinzione non sempre elimina la rilevanza della pronuncia ai fini della reiterabilità dei benefici quando sia stata inflitta pena detentiva.

  • art.24, comma 1, lett.d), d.P.R. 14/11/2002 n.313

    Normazione del Testo Unico sulle misure processuali concernente la non menzione della condanna; ricostruisce l'effetto ex lege della non menzione rispetto al previgente art.689 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale 7/6/1984 n.155

    Riferimento costituzionale utilizzato per l'interpretazione delle norme processuali in tema di non menzione e benefici; conferma la possibilità di considerare preclusi i benefici in presenza di pronunce precedenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186

    Riferimento in tema di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando il ricorso sia manifestamente infondato o non proposto in colpa.

  • Giurisprudenza: Sez.6 n.27589 del 22/03/2019 e Sez.3 n.43095 del 12/10/2021

    Principi di legittimità secondo cui la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) con pena detentiva va considerata ai fini della valutazione sulla concedibilità di un successivo beneficio, anche se il reato è stato poi estinto nei termini previsti dall'art.445.

Massime di principio

  • Una sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p. che abbia imposto pena detentiva è rilevante come precedente ai fini dell'ammissibilità della sospensione condizionale e della non menzione; ciò può precludere la concessione di tali benefici anche se è intervenuta successiva estinzione formale del reato.
  • Quando la legge o la giurisprudenza prevedono un effetto preclusivo automatico del beneficio in presenza di un precedente, il tempo trascorso dalla prima condanna non è necessariamente determinante e la Corte può non svolgere una disamina approfondita sui decorsi temporali, salvo che l'automatismo non sia contestato nelle sue premesse fattuali.
  • Per censurare il diniego di benefici come la sospensione condizionale è necessario dimostrare che la prima pronuncia non rientrava nelle fattispecie che legittimamente ostano al beneficio (ad es. che non si trattava di una sentenza equiparabile a condanna) o che la Corte non ha correttamente applicato le norme e la giurisprudenza di riferimento.
  • In ricorso per cassazione motivi manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese, oltre alla condanna alla Cassa delle ammende quando non sussistano elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
  • In analoghe situazioni di rinvio successivo a sentenza di annullamento, il giudice del rinvio deve indicare chiaramente la pronuncia precedente presa a base del diniego; la sua presenza e qualificazione come precedente ostativo rende difficile il successo di ulteriori impugnazioni basate soltanto sulla mancata considerazione del tempo trascorso.

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