Sentenza n. 691/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento: - della determinazione del Comune di Scicli n. 47 in data 18 marzo 2025, relativa alla graduatoria finale della procedura comparativa finalizzata alla progressione verticale “speciale” ai sensi dell’art. 13, sesto comma, del Contratto Collettivo in data 16 novembre 2022, per la copertura di tre posti di funzionario tecnico - Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni; - del verbale n. 3 in data 9 aprile 2025 della commissione valutatrice per la progressione verticale anno 2024 per la copertura di nove posti dell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni per la copertura di quattro profili professionali, relativo all’esame del reclamo proposto dall’odierno interessato; - della determinazione del Comune di Scicli n. 83 in data 22 aprile 2025, relativa all’assunzione, all’esito della progressione verticale “speciale”, di nove unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, per quattro profili professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per la progressione verticale speciale a funzionario tecnico, inclusi la graduatoria finale, il verbale di riesame del reclamo e gli atti di assunzione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente comunale in possesso sia del diploma di geometra sia della maturità classica, aveva indicato il diploma di geometra nella sezione della domanda relativa ai requisiti di accesso e la maturità classica nella sezione dei titoli ulteriori valutabili, precisando che quest'ultima era un titolo ulteriore rispetto al diploma di geometra. La Commissione non gli aveva attribuito i 2,5 punti previsti per il titolo ulteriore, ritenendo la maturità classica non attinente al profilo tecnico, con conseguente collocazione in posizione non utile. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1 e 6 l. n. 241/1990, carenza di istruttoria, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione del soccorso istruttorio e dell'avviso, sostenendo di avere commesso un mero errore materiale nell'inversione dei titoli e di avere inteso utilizzare la maturità classica come titolo di accesso e il diploma di geometra come titolo ulteriore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti, essendo l'errore riconoscibile dal possesso di entrambi i diplomi. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, irrazionalità, illogicità manifesta ed eccesso di potere, contestando la motivazione del verbale di riesame. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 51 e 97 Cost. e del favor partecipationis, sostenendo che la procedura lo avrebbe penalizzato per un mero formalismo. Il Comune e la controinteressata hanno sostenuto la chiarezza e inequivocabilità della domanda, l'inapplicabilità del soccorso istruttorio a una modifica sostanziale della scelta compiuta e la necessaria pertinenza del titolo di studio anche quale requisito di accesso al profilo tecnico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda contenesse una scelta chiara e non equivocabile: il diploma di geometra era stato indicato come requisito di accesso, mentre la maturità classica era stata espressamente qualificata come titolo ulteriore rispetto al diploma di geometra. Non sussisteva quindi un errore materiale riconoscibile né un'ambiguità tale da imporre il soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio può sanare mere irregolarità formali o documentali, ma non può consentire, dopo la scadenza del termine, la modifica sostanziale della domanda o la riconfigurazione dei titoli per migliorare la posizione in graduatoria; tale limite deriva dal principio di autoresponsabilità e dalla tutela della par condicio. La Commissione ha pertanto correttamente valutato la maturità classica come titolo ulteriore non attinente al profilo di funzionario tecnico e non ha attribuito il relativo punteggio. Il Collegio ha aggiunto che, anche accogliendo la ricostruzione del ricorrente, l'esito non sarebbe mutato: la maturità classica non sarebbe stata pertinente alle mansioni tecniche specialistiche del profilo e il candidato avrebbe dovuto essere escluso per carenza del requisito di accesso pertinente. È stato respinto anche il motivo relativo alla motivazione, ritenuta logica, congrua e sufficiente, poiché il verbale spiegava sia la qualificazione del diploma di geometra come titolo di accesso sia la non valutabilità della maturità classica quale titolo ulteriore. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Richiamato con riferimento ai principi generali dell'azione amministrativa e, unitamente all'art. 6, al soccorso istruttorio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio nelle procedure comparative consente di sanare mere irregolarità formali o documentali, ma non di modificare sostanzialmente una domanda chiara dopo la scadenza del termine.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Esprime il principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privati, che non impone all'amministrazione di consentire la modifica sostanziale di una scelta consapevole del concorrente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del verbale di riesame è sufficiente quando indica le ragioni per cui il titolo è stato considerato requisito di accesso e l'altro titolo è stato ritenuto non attinente e non valutabile.
art. 51 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di accesso agli uffici pubblici; il motivo è stato respinto.
art. 97 Cost.
Il buon andamento e la ragionevolezza dell'azione amministrativa richiedono la pertinenza del titolo di studio rispetto alle mansioni del profilo, anche nelle progressioni verticali.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative, il soccorso istruttorio è limitato alla regolarizzazione di irregolarità formali o documentali e non può essere utilizzato per modificare, dopo la scadenza del termine, una scelta chiara compiuta dal candidato nella qualificazione dei titoli dichiarati.
- Quando la domanda di partecipazione indica in modo chiaro un titolo come requisito di accesso e un altro come titolo ulteriore valutabile, l'amministrazione deve attenersi a tale qualificazione; il candidato sopporta le conseguenze della propria dichiarazione in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Consentire a un candidato di invertire ex post la qualificazione dei titoli, allo scopo di ottenere un punteggio maggiore, violerebbe la par condicio, perché gli attribuirebbe un'opportunità di ottimizzazione della domanda non più disponibile agli altri partecipanti.
- Nelle procedure di accesso a posizioni pubbliche, comprese le progressioni verticali, il titolo di studio utilizzato come requisito di accesso deve essere pertinente alle funzioni e alle mansioni del profilo da ricoprire; un titolo non congruente può comportare la carenza del requisito di ammissione.
- Non sussiste obbligo di soccorso istruttorio quando la domanda è inequivoca e l'intervento richiesto comporterebbe non una semplice chiarificazione, ma la sostituzione o riconfigurazione sostanziale della volontà dichiarata dal candidato.
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