Sentenza n. 609/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1297 del 2025: della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025.. quanto al ricorso n. 1311 del 2025: della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025.. quanto al ricorso n. 1778 del 2025: della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 430/2025, relativa al pagamento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l'ottemperanza alla medesima sentenza del Tribunale di Modena, che aveva riconosciuto a una pluralità di docenti il diritto alla Carta del docente per più annualità. Il Ministero non si è costituito nei ricorsi proposti da due ricorrenti; nel terzo si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare la pretesa né l'avvenuto adempimento solo parziale. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente adempiuto nei confronti di due ricorrenti, i quali hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nei confronti della terza ricorrente il Ministero ha corrisposto soltanto una parte delle somme dovute: secondo quanto dedotto, euro 2.000 invece di euro 3.000, con residuo di euro 1.000 relativo a ulteriori due annualità. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione integrale della sentenza ottemperanda. Il TAR ha inoltre rilevato la formazione del giudicato, la notificazione della sentenza al domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva, trattandosi dell'ottemperanza alla medesima sentenza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per i due ricorsi nei quali il Ministero aveva integralmente adempiuto. Ha invece accolto il ricorso relativo all'adempimento parziale, ritenendo accertata la perdurante inottemperanza rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Il Ministero dovrà verificare autonomamente i pagamenti effettuati, senza essere vincolato ai conteggi della parte. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con termine di 90 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate complessivamente in euro 900, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata; il TAR lo ha applicato ai due ricorsi integralmente soddisfatti.
art. 114 c.p.a.
La disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma il giudizio è qualificato come ottemperanza e la decisione dispone l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva del commissario ad acta e la disciplina delle relative attività.
Massime di principio
- Quando più ricorsi riguardano l'ottemperanza alla medesima sentenza, la connessione oggettiva giustifica la loro riunione, anche se proposti da soggetti diversi per le rispettive posizioni individuali.
- L'integrale adempimento dell'Amministrazione durante il giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, mentre l'adempimento solo parziale impone al giudice di ordinare l'esecuzione del residuo obbligo.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la notificazione della decisione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono di accertare l'inadempimento e di fissare un termine per l'esecuzione.
- L'ordine di esecuzione può prevedere che l'Amministrazione detragga le somme già corrisposte, previa autonoma verifica dei pagamenti, senza che i conteggi unilateralmente formulati dalla parte siano vincolanti.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
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