Cassazione Penale, Sentenza n. 32044/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro: si deduce violazione di legge, difetto e motivazione apparente in relazione alla finalità probatoria del sequestro delle cose diverse dalla sostanza stupefacente; assenza di necessità del vincolo reale sulle cose sequestrate; mancata dimostrazione del rapporto di pertinenzialità del denaro sequestrato col reato di detenzione a fini di spaccio, con la censura che il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio salvo che abbia caratteristiche identificative rilevanti ai fini della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente: ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione agli oggetti non stupefacenti (smartphone, SIM, attrezzi da lavoro, somme di denaro) per carenza motivazionale circa la finalità probatoria e il collegamento tra quei beni e l'accertamento del reato, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. (la pronuncia è quindi rescindente e non ha toccato il sequestro della sostanza stupefacente in concreto)
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: è il reato contestato in relazione al quale sono stati disposti i sequestri
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamata nella parte in cui si considera il denaro come possibile "corpo del reato": la giurisprudenza citata precisa che il denaro, in quanto tale, non è normalmente idoneo a essere acquisito come prova materiale a meno che le banconote/monete non presentino particolari caratteristiche identificative
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Principio secondo cui l'esposizione delle ragioni giustificative della decisione deve essere concisa: la Corte sottolinea però che concisione non esime dall'obbligo di motivare adeguatamente la finalità probatoria del sequestro
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Cassazione ad annullare e a rinviare per nuovo giudizio il provvedimento impugnato: applicata per disporre il rinvio al Tribunale di Ravenna
Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare l'obbligo di motivare la finalità probatoria anche per le cose che costituiscono corpo del reato, e la necessità di spiegare perché l'accertamento non possa svolgersi con modalità alternative meno intrusive
Massime di principio
- Il decreto/ordinanza di sequestro probatorio deve contenere una motivazione concreta e specifica che colleghi ciascun bene acquisito alle esigenze probatorie: semplici enunciazioni generiche non sono sufficienti
- La somma di denaro, pur potendo essere considerata corpo del reato, non è normalmente idonea al sequestro probatorio a meno che le banconote/monete non presentino caratteristiche identificative che rendano il denaro stesso fonte della prova
- Per beni come smartphone, SIM e attrezzi da lavoro il giudice deve spiegare perché è necessario il vincolo reale (ad esempio perché dati o segni materiali sul bene sono essenziali e non acquisibili con strumenti meno gravosi sul diritto di disposizione)
- La motivazione deve altresì chiarire perché non siano sufficienti misure alternative meno lesive (copie, accessi mirati, acquisizione di dati mediante strumenti tecnici) prima di procedere al sequestro
- In caso di motivazione carente la Cassazione può annullare il provvedimento limitatamente agli oggetti per i quali manca il collegamento probatorio e disporre il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito
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