Sentenza del 20/02/2019 n. 1004 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
CARTELLA DI PAGAMENTO- SCADENZA TERMINE OPPOSIZIONE- EFFETTO SOSTANZIALE- CONVERSIONE TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE IN QUELLO ORDINARIO- ESCLUSIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario. La cartella non opposta resta efficace quanto all’irretrattabilità del credito e alla decadenza dall’impugnazione, ma il credito continua a essere soggetto al termine breve di prescrizione previsto dalla legge. La mancata opposizione non equivale quindi a una sentenza definitiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava gli effetti della mancata opposizione tempestiva a una cartella di pagamento. La scadenza del termine perentorio determina la decadenza dalla possibilità di impugnare la cartella e rende irretrattabile il credito contributivo, ma non comporta la conversione del termine breve di prescrizione nel termine ordinario ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale conversione è prevista solo quando il credito sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale definitivo. La cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
Se, riguardo ad un diritto, è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, il termine di prescrizione breve si converte in quello ordinario.
La norma si applica esclusivamente quando intervenga un titolo giudiziale definitivo, non a una cartella di pagamento non impugnata, che ha natura amministrativa e non è suscettibile di formare giudicato.
Massime di principio
- La mancata opposizione a una cartella entro il termine previsto rende il credito non più contestabile con i rimedi ordinari, ma non lo trasforma automaticamente in un credito assistito dal termine ordinario di prescrizione.
- Per la conversione del termine breve in quello ordinario è necessario un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato; un atto amministrativo non produce il medesimo effetto.
- Anche una cartella divenuta irretrattabile può essere contestata sotto il profilo della prescrizione maturata successivamente, se il creditore non compie tempestivi atti interruttivi.
- La decadenza dall’opposizione e la prescrizione sono istituti distinti: la prima impedisce di discutere nel merito la pretesa nei termini ordinari, mentre la seconda può comunque estinguere il credito se decorre il termine previsto senza atti interruttivi.
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