Cassazione Civile, Ordinanza n. 02455/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento previdenziale definito dal Tribunale ai sensi dell'art. 445 bis, comma 7, c.p.c. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della parte privata perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso. La decisione era stata poi appellata, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendo la sentenza di primo grado inappellabile per legge. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza del Tribunale, sostenendo anche la tempestività dell'azione richiamando l'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. La Corte di cassazione, tuttavia, rileva preliminarmente che il ricorso per cassazione era rivolto alla sentenza del Tribunale del 27 novembre 2017 e che la notifica del ricorso era avvenuta il 17 dicembre 2019, quindi oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; perciò il potere di impugnare era ormai consumato. Precisa inoltre che il richiamo all'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. era inconferente perché si riferisce a una diversa ipotesi di inammissibilità dell'appello, non a una sentenza per legge inappellabile.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente avverso una sentenza di primo grado del 27 novembre 2017, notificata solo il 17 dicembre 2019, dunque oltre il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. La Corte aggiunge che, quando si impugna con appello una sentenza per legge inappellabile, si forma il giudicato sulle statuizioni di primo grado in difetto di rituale impugnazione. Non provvede sulle spese per la sussistenza delle condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ma dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, rilevando altresì la presenza in atti di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 445 bis, comma 7, c.p.c.
Il termine perentorio di 30 giorni richiamato dalla decisione di merito rileva ai fini dell'inammissibilità del ricorso introduttivo nel procedimento tecnico-consultivo in materia previdenziale.
art. 327 c.p.c.
Stabilisce il termine lungo per l'impugnazione; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.
art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
È norma riferita a una diversa ipotesi di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole possibilità di accoglimento e non si applica alle sentenze per legge inappellabili.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Ricorrono le condizioni per l'esonero dalla pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, con conseguente consumazione del potere di impugnare.
- Se una sentenza è per legge inappellabile, l'eventuale appello non impedisce la formazione del giudicato sulle statuizioni di primo grado in difetto di rituale impugnazione.
- L'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. disciplina una diversa causa di inammissibilità dell'appello e non può essere invocato per sostenere la tempestività o l'ammissibilità di un'impugnazione contro una sentenza inappellabile.
- In presenza delle condizioni previste, può operare l'esonero dalla pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., restando ferma la disciplina del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
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