Ordinanza n. 3838/2026 - Napoli, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la conclusione negativa della conferenza di servizi e i pareri negativi paesaggistico-archeologici e dell'Ente Parco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Ercolano ha proposto istanza di correzione della sentenza n. 1179 del 18 febbraio 2026, rilevando che il dispositivo, pur avendo condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite e liquidato euro 1.500,00 in favore del Comune, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore del Comune, dichiaratosi antistatario. L'istanza era fondata sull'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione formulata nell'atto di costituzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto applicabile il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamando il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Ha quindi ordinato di inserire nel dispositivo della sentenza, dopo l'indicazione della somma di euro 1.500,00 dovuta al Comune di Ercolano, la precisazione ", con distrazione in favore dell'avv. Nicola Mainelli, dichiaratosi antistatario". Ha disposto inoltre le annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 288 c.p.c.
Disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale, ritenuto applicabile all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore dichiaratosi antistatario costituisce errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario non costituisce una domanda autonoma, sicché la sua omissione può essere corretta senza riaprire il merito della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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