Sentenza n. 721/2026 - Bari, Sezione 3
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante applicazione dell'aliquota comprensiva di ulteriori sei scatti ai sensi dell'art. 21 Legge n. 232/1990 e dell'art. 6-bis decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 in relazione all'art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n.379 come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento e ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati in quiescenza a domanda, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli accessori. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina, sostenendo di possedere entrambi i requisiti richiesti: almeno 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile. L'INPS ha contestato l'applicabilità del beneficio ai dipendenti cessati a domanda e ha dedotto che non fosse stata provata la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale del diritto nei confronti di uno dei ricorrenti e, nel merito, il superamento della disciplina da parte della normativa successiva sull'innalzamento dei requisiti pensionistici.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura, ritenendo che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che il debitore non aveva allegato e provato puntualmente i fatti fondativi dell'eccezione; inoltre, risultavano una richiesta specifica del 15 novembre 2023, un ultimo mandato di pagamento del 2 febbraio 2021 e un decreto di liquidazione definitiva del 24 luglio 2020. Il Collegio ha comunque affermato che si tratta della rivendicazione di un diritto soggettivo patrimoniale soggetto a prescrizione decennale. Nel merito, ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 6-bis, comma 2, estenda espressamente il beneficio dei sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. I ricorrenti, rispettivamente con 57 anni di età e 43 e 39 anni di servizio utile, possedevano i requisiti. Il termine del 30 giugno non comporta decadenza dal diritto in assenza di un'espressa previsione, potendo incidere soltanto sulla decorrenza del beneficio. È stata ritenuta generica e comunque infondata la tesi del superamento della disciplina per effetto della normativa successiva, dovendosi applicare la normativa vigente alla data del collocamento in quiescenza secondo il principio tempus regit actum. L'INPS è stato condannato a ricalcolare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti gli interessi nei limiti di legge, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS per euro 3.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. n. 472/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990
Al personale [...] che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a domanda che possieda i requisiti di età e servizio. Il termine del 30 giugno non determina la perdita del diritto in assenza di un'espressa comminatoria di decadenza.
art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232
Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, estendendo e disciplinando il beneficio dei sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La controversia relativa a benefici economici del personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Radica nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 20, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
La prescrizione quinquennale invocata dal Ministero non è stata applicata; il TAR ha ritenuto la pretesa soggetta a prescrizione decennale in quanto diritto soggettivo patrimoniale.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Gli interessi sulle somme dovute sono riconoscibili nei limiti previsti dalla disposizione e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, nei limiti richiamati dal giudice.
art. 45, comma 6, l. 23 dicembre 1998, n. 448
Concorre a delimitare il regime degli accessori riconoscibili sulle somme dovute a titolo di trattamento economico.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, spetta anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di collocamento in quiescenza previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza dal diritto al beneficio in assenza di un'espressa previsione normativa; l'eventuale tardività può incidere sulla decorrenza del beneficio, ma non comporta la perdita definitiva del diritto.
- La controversia sull'esistenza o sull'entità dell'obbligazione legale relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale in regime di diritto pubblico riguarda diritti soggettivi patrimoniali ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- L'ente previdenziale competente è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita; il precedente datore di lavoro pubblico deve essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
- In materia di diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti, l'eccezione di prescrizione deve essere puntualmente allegata e provata dalla parte che la solleva; in assenza di diversa specifica dimostrazione, la pretesa di ricalcolo dell'indennità di buonuscita è soggetta a prescrizione decennale quale diritto soggettivo patrimoniale.
- Ai fini del riconoscimento del beneficio, si applica la disciplina vigente alla data del collocamento in quiescenza, secondo il principio tempus regit actum; la mera allegazione generica di una normativa successiva non è idonea a escludere il diritto già previsto dalla disciplina applicabile.
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