Cassazione Civile, Ordinanza n. 21575/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due appelli separati proposti avverso la medesima sentenza della CTP: uno del contribuente, risultato vittorioso in primo grado ma insoddisfatto della liquidazione delle spese, e uno dell'Agenzia, dichiarato tardivo in appello incidentale. La CTR, riuniti i giudizi, ha rigettato l'appello del contribuente e compensato integralmente le spese. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell'art. 4 del DM n. 55/2014, sostenendo che, in caso di riunione delle cause, la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere effettuata separatamente per ciascun giudizio, secondo un orientamento della Corte riferito ai casi di riunione discrezionale. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la riunione non derivava da scelta discrezionale del giudice, ma era imposta dall'art. 335 c.p.c., applicabile al processo tributario per effetto dell'art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente necessità di trattazione unitaria delle impugnazioni contro la stessa sentenza e quindi di liquidazione unitaria delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che fosse applicabile il principio invocato dal ricorrente sulla liquidazione separata delle spese nei casi di riunione discrezionale, perché nella specie la riunione delle impugnazioni era obbligatoria ex art. 335 c.p.c. e, nel processo tributario, ex art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne è derivata la conferma della correttezza della liquidazione unitaria delle spese operata dalla CTR. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Norma invocata dal ricorrente per sostenere che la liquidazione delle spese dovesse avvenire separatamente per ciascun giudizio riunito.
art. 335 c.p.c.
Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo e trattate unitariamente.
art. 49 D.Lgs. n. 546/1992
Il meccanismo di riunione ex art. 335 c.p.c. si applica anche al processo tributario per rinvio espresso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato rilevato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la riunione delle impugnazioni contro la stessa sentenza è imposta dalla legge, e non rimessa alla discrezionalità del giudice, le spese possono essere liquidate unitariamente per il processo riunito.
- Il principio secondo cui la liquidazione delle spese va distinta per ciascun giudizio riunito non si estende automaticamente ai casi di riunione obbligatoria delle impugnazioni previste dall'art. 335 c.p.c.
- Nel processo tributario, la disciplina civilistica della riunione delle impugnazioni si applica per rinvio, con la conseguenza che le impugnazioni separate contro la medesima sentenza devono essere trattate in modo unitario anche ai fini della regolazione delle spese.
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