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Ordinanza

Ordinanza n. 1301/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 15.01.2026 e del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202602262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il diniego della Prefettura di Napoli relativo al permesso di soggiorno per attesa occupazione e il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto profili di illegittimità connessi, secondo quanto valutato dal TAR, all'abnorme intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta, l'ingresso in Italia e l'adozione del provvedimento impugnato, nonché all'inidoneità della comunicazione trasmessa al solo indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro a garantire la conoscenza o conoscibilità diretta dell'atto da parte dello straniero. Ha inoltre rappresentato che l'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro originario era stata superata dal reperimento, già dalla fine del 2024, di una nuova e perdurante opportunità lavorativa. La documentazione depositata, costituita anche da modelli UNILAV e buste paga, sembrava dimostrare l'avvio di una nuova attività lavorativa stabile e la percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale e al conseguimento di un titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolta la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha accolto la domanda di sospensione. Ha attribuito rilievo, ai fini del fumus boni iuris, all'abnorme durata dell'intervallo tra il nulla osta, l'ingresso e il provvedimento lesivo; alla mancata sperimentazione di forme di comunicazione idonee a portare l'atto nella sfera di conoscenza o conoscibilità diretta del ricorrente; al reperimento di un nuovo rapporto lavorativo in sostituzione di quello originario divenuto indisponibile; e alle evidenze documentali dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa duratura e della disponibilità di redditi sufficienti alla permanenza in Italia. L'ordinanza non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Reputata la sussistenza degli estremi per la concessione della invocata tutela cautelare

    La domanda cautelare è stata accolta sulla base di una sommaria delibazione favorevole e del bilanciamento degli interessi nella fase interinale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'abnorme intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta, l'ingresso dello straniero e l'adozione del diniego o della revoca può concorrere a fondare il fumus boni iuris, soprattutto quando l'amministrazione non abbia assicurato una comunicazione idonea a portare il provvedimento nella sfera di conoscenza o conoscibilità diretta dell'interessato.
  • La comunicazione di un provvedimento incidente sul titolo di soggiorno al solo indirizzo PEC del datore di lavoro non è necessariamente sufficiente, in sede di sommaria valutazione cautelare, quando non risultino sperimentate ulteriori forme idonee a garantire la conoscenza o conoscibilità diretta dell'atto da parte del lavoratore straniero.
  • La sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario non esclude, in sede cautelare, la rilevanza del reperimento di una nuova e duratura opportunità lavorativa, documentata mediante atti di assunzione e buste paga, ai fini della valutazione sulla possibilità di permanenza regolare dello straniero.
  • L'effettivo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale possono costituire elementi rilevanti per la concessione della tutela cautelare contro il diniego del permesso per attesa occupazione e la revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

Testo integrale

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