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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12949/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa dal creditore procedente contro due debitori esecutati, con due terzi pignorati. All’esito della procedura, il giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza di assegnazione e liquidava al creditore euro 92,98 per spese vive ed euro 100 per compensi. Il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi contestando la liquidazione delle spese e dei compensi. Il Tribunale rigettava l’opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 91 e 95 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, L. 247/2012, degli artt. 2 e 4 d.m. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che i compensi liquidati fossero inferiori ai minimi tariffari, non adeguati all’attività svolta e lesivi del decoro professionale, e che gli esborsi fossero stati quantificati in misura inferiore a quella effettivamente sostenuta; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., per avere confermato la condanna alle spese della fase cautelare pur in assenza, secondo il ricorrente, di una domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo: quanto ai compensi, la decisione di merito era sorretta da due autonome rationes decidendi, una fondata sulla condotta del creditore qualificata come contraria a buona fede, lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c., e l’altra sulla conformità dell’importo ai parametri tariffari; il ricorrente non aveva censurato la prima ratio, con conseguente inammissibilità della doglianza. Quanto agli esborsi, la sentenza impugnata aveva escluso la liquidabilità di spese future o eventuali (rilascio di copie esecutive), e tale argomentazione non era stata specificamente attinta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: nella struttura bifasica dell’opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione deve provvedere sulle spese della fase sommaria quando decide su istanza di sospensione o su provvedimenti urgenti/interinali ex art. 618 c.p.c.; nel caso concreto il ricorso introduttivo conteneva una domanda di provvedimenti interinali, provvisori e urgenti, sicché la liquidazione delle spese della fase cautelare era legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per fondare la liquidazione delle spese in relazione alla condotta contraria a buona fede, lealtà e correttezza

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali dell’esecuzione

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sui compensi professionali

  • artt. 2 e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamati dal ricorrente e dalla Corte in tema di parametri di liquidazione dei compensi e incremento per manifesta fondatezza delle difese

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la misura dei compensi professionali

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per l’opposizione agli atti esecutivi

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per la fase sommaria dell’opposizione esecutiva e per i provvedimenti interinali, provvisori e urgenti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione alla misura del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ragione rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • Nella liquidazione delle spese di esecuzione il giudice può escludere gli esborsi che siano solo successivi o eventuali e non ancora liquidabili ex ante.
  • Nella struttura bifasica delle opposizioni esecutive, il giudice dell’esecuzione deve provvedere sulle spese della fase sommaria anche quando definisce la fase iniziale con provvedimenti urgenti o interinali ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
  • La domanda di provvedimenti interinali, provvisori e urgenti formulata nel ricorso introduttivo dell’opposizione è sufficiente a fondare la liquidazione delle spese della fase sommaria, anche in assenza di un’espressa istanza di sospensione.
  • La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; una contestazione generica o meramente riepilogativa delle spese non è idonea a superare la motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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