Cassazione Civile, Ordinanza n. 12949/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa dal creditore procedente contro due debitori esecutati, con due terzi pignorati. All’esito della procedura, il giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza di assegnazione e liquidava al creditore euro 92,98 per spese vive ed euro 100 per compensi. Il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi contestando la liquidazione delle spese e dei compensi. Il Tribunale rigettava l’opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 91 e 95 c.p.c., dell’art. 13, comma 6, L. 247/2012, degli artt. 2 e 4 d.m. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che i compensi liquidati fossero inferiori ai minimi tariffari, non adeguati all’attività svolta e lesivi del decoro professionale, e che gli esborsi fossero stati quantificati in misura inferiore a quella effettivamente sostenuta; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., per avere confermato la condanna alle spese della fase cautelare pur in assenza, secondo il ricorrente, di una domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo: quanto ai compensi, la decisione di merito era sorretta da due autonome rationes decidendi, una fondata sulla condotta del creditore qualificata come contraria a buona fede, lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c., e l’altra sulla conformità dell’importo ai parametri tariffari; il ricorrente non aveva censurato la prima ratio, con conseguente inammissibilità della doglianza. Quanto agli esborsi, la sentenza impugnata aveva escluso la liquidabilità di spese future o eventuali (rilascio di copie esecutive), e tale argomentazione non era stata specificamente attinta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: nella struttura bifasica dell’opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione deve provvedere sulle spese della fase sommaria quando decide su istanza di sospensione o su provvedimenti urgenti/interinali ex art. 618 c.p.c.; nel caso concreto il ricorso introduttivo conteneva una domanda di provvedimenti interinali, provvisori e urgenti, sicché la liquidazione delle spese della fase cautelare era legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato dal giudice di merito per fondare la liquidazione delle spese in relazione alla condotta contraria a buona fede, lealtà e correttezza
art. 95 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali dell’esecuzione
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sui compensi professionali
artt. 2 e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamati dal ricorrente e dalla Corte in tema di parametri di liquidazione dei compensi e incremento per manifesta fondatezza delle difese
art. 2233 c.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la misura dei compensi professionali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 617 c.p.c.
richiamato per l’opposizione agli atti esecutivi
art. 618 c.p.c.
richiamato per la fase sommaria dell’opposizione esecutiva e per i provvedimenti interinali, provvisori e urgenti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ragione rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
- Nella liquidazione delle spese di esecuzione il giudice può escludere gli esborsi che siano solo successivi o eventuali e non ancora liquidabili ex ante.
- Nella struttura bifasica delle opposizioni esecutive, il giudice dell’esecuzione deve provvedere sulle spese della fase sommaria anche quando definisce la fase iniziale con provvedimenti urgenti o interinali ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
- La domanda di provvedimenti interinali, provvisori e urgenti formulata nel ricorso introduttivo dell’opposizione è sufficiente a fondare la liquidazione delle spese della fase sommaria, anche in assenza di un’espressa istanza di sospensione.
- La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; una contestazione generica o meramente riepilogativa delle spese non è idonea a superare la motivazione del giudice di merito.
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