Sentenza del 08/04/2019 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Riscossione - Validità della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione - sussiste - Validità dell'allegato privo di firma digitale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava le ingiunzioni di pagamento relative all'ICI per gli anni 2009 e 2010, sostenendo, da un lato, che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati tardivamente e, dall'altro, che la cartella di pagamento notificata via PEC fosse invalida perché il file PDF allegato era privo della firma digitale del notificante e non era intervenuto un soggetto abilitato alla notificazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto tempestive le notifiche degli avvisi di accertamento, effettuate entro il termine quinquennale, e valide le notifiche eseguite presso la sede sociale, presumendo legittimata alla ricezione la persona presente e accettante il plico, salvo prova contraria del destinatario. Ha inoltre riconosciuto la validità della notifica della cartella tramite PEC effettuata direttamente dall'agente della riscossione, senza intermediazione di ufficiale giudiziario o altro pubblico ufficiale, anche quando l'allegato PDF è privo di firma digitale. La notifica si perfeziona quando il messaggio è reso disponibile nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla sua effettiva lettura. La società appellante è stata condannata al pagamento di 300 euro per le spese del grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione ICI prevede il ricorso al servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma costituisce una disciplina speciale e semplificata per la notificazione degli atti relativi all'ICI, senza necessità di applicare le regole generali degli artt. 137 e seguenti c.p.c. o quelle sulle notifiche postali eseguite tramite ufficiale giudiziario.
Art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006
Conferma la possibilità di notificare gli atti relativi ai tributi locali mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'abrogazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992 non ha modificato il regime semplificato delle notifiche dei tributi locali.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata.
La notifica via PEC può essere effettuata direttamente dall'agente della riscossione, utilizzando il proprio indirizzo PEC e i propri strumenti informatici, senza l'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro pubblico ufficiale.
Art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Modifica l'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
La disposizione consente di ritenere valida la notifica PEC della cartella anche quando il documento allegato sia un file PDF privo di firma digitale.
Art. 137 e seguenti c.p.c.
Le disposizioni generali sulle notificazioni degli atti giudiziari non si applicano quando la normativa speciale sui tributi locali prevede una modalità semplificata, come la spedizione diretta tramite servizio postale.
Massime di principio
- Per gli atti relativi ai tributi locali, quando una norma speciale prevede la notifica diretta tramite raccomandata, l'ente può utilizzare tale modalità senza ricorrere necessariamente alle forme ordinarie degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
- La notifica di un atto presso la sede di una società è normalmente valida se il plico viene consegnato a una persona presente nei locali che lo accetta; spetta alla società fornire la prova contraria circa l'assenza di qualsiasi rapporto o incarico di ricezione.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite PEC, senza l'intermediazione di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato.
- La notifica PEC si perfeziona con la consegna del messaggio nella casella del destinatario, non con la sua apertura o effettiva lettura.
- In base alla disciplina applicata dalla sentenza, la mancanza della firma digitale sull'allegato PDF non determina automaticamente l'invalidità della notifica della cartella, se risultano regolari l'invio e la consegna tramite PEC.
- La tempestività degli avvisi di accertamento va verificata rispetto al termine previsto per la specifica imposta e alla data di richiesta della notifica; nel caso deciso, la notifica entro il quinquennio ha escluso la prescrizione o decadenza contestata.
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