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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 423/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1203/2023, pubblicata in data 21/03/2024 e notificata il 22/09/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 1.500 euro sulla carta elettronica del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 423/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di 1.500 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 22 settembre 2024, l'Amministrazione non ha eseguito la pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 120 giorni dalla richiesta della parte nel dispositivo. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adozione degli atti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, esercitati nel caso concreto mediante l'ordine di esecuzione e la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'Amministrazione statale il pagamento o il riconoscimento di una somma e l'Amministrazione non vi adempie, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione statale può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'incarico commissariale non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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