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Ordinanza

Ordinanza n. 304/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento l’accertamento della corretta interpretazione ed esecuzione delle clausole convenzionali del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Regione Lazio per la disciplina dell’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Università sottoscritto in data 02.08.2002 e del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Regione Lazio approvato con Decreto del Commissario Ad Acta della Regione Lazio del 08.06.2016; nonché per la conseguente applicazione dei suddetti Protocolli d’intesa e l’accertamento e declaratoria del diritto di credito vantato dalla stessa Azienda a titolo di rimborso o restituzione o di risarcimento dei costi sostenuti da quest’ultima in favore dell’Università.

Giustizia amministrativa202512135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso al fascicolo telematico per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che l’università, dopo essersi costituita nel giudizio, non aveva più interesse alla definizione dell’istanza. Le spese relative alla fase sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Istanza di accesso al fascicolo telematico presentata dall'università nel giudizio principale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale l’azienda ospedaliero-universitaria ha proposto domande di annullamento e di accertamento concernenti l’interpretazione e l’esecuzione di protocolli d’intesa stipulati tra un’università pubblica e la Regione Lazio, nonché l’accertamento di un credito per costi sostenuti in favore dell’università. Nel corso del processo, l’università ha presentato istanza di accesso al fascicolo telematico. A ridosso dell’udienza ha dichiarato di non avere più interesse all’evasione dell’istanza, avendo provveduto a costituirsi in giudizio.

Massime di principio

  • La domanda o istanza processuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta e attuale della decisione richiesta, anche per effetto del comportamento della stessa parte istante.
  • La costituzione in giudizio può far venir meno l’interesse dell’istanza di accesso al fascicolo telematico proposta dalla parte, qualora tale costituzione consenta alla parte di accedere al fascicolo e di esercitare le proprie difese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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