Cassazione Penale, Sentenza n. 26013/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'indulto concesso il 16/09/2008 per reati commessi l'8/06/2008 e giudicati con sentenza del 2011, divenuta definitiva l'11/11/2020. Il ricorrente sosteneva che i reati contestati costituivano un reato continuato (ricettazione di documenti e alterazione di carta d'identità) e che il giudice della esecuzione aveva erroneamente considerato la pena complessiva risultante dal cumulo giuridico (pari a due anni) invece della pena afferente al singolo reato più grave e, in presenza di rito abbreviato, della pena determinata dopo la diminuzione prevista per il rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando il principio secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nei reati unificati dalla continuazione non va assunta la pena complessiva ma la pena relativa a ciascun reato, da individuarsi, se è stato adottato il rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito. Nel caso concreto la pena inflitta per il delitto più grave prima della riduzione era di 2 anni e 8 mesi e, dopo l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato, la pena effettiva non era idonea a giustificare la revoca dell'indulto. Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
La norma è stata interpretata nel senso che per valutare la sussistenza del motivo che legittima la revoca dell'indulto va considerata la pena riferibile al singolo reato commesso nel quinquennio e non necessariamente la pena complessiva risultante da cumulo o da continuazione; se è stato proceduto con rito abbreviato va presa la pena dopo la diminuzione per il rito.
Cassazione, Sez. I, n. 48501 del 4.10.2019 (rv 277887)
Sez. I n. 48501 del 4.10.2019, rv 277887
Giurisprudenza di legittimità richiamata che conferma il principio per cui nei reati unificati dalla continuazione non si assume la pena complessiva ai fini della revoca dell'indulto, ma la pena relativa ai singoli reati, valutata dopo le eventuali riduzioni per il rito abbreviato.
Massime di principio
- Nei casi di revoca dell'indulto per reati commessi nel periodo previsto dalla norma, occorre verificare se i reati siano unificati dalla continuazione: in tal caso la pena da considerare non è automaticamente la pena complessiva risultante dal cumulo giuridico.
- Se è stato impiegato il rito abbreviato, la pena rilevante è quella determinata dopo l'applicazione della diminuzione prevista per tale rito; è questa pena che deve essere confrontata con la soglia prevista per la revoca.
- Se la pena applicabile al singolo reato (o la pena definitiva dopo la diminuzione per il rito) non supera la soglia che legittima la revoca, la misura di revoca dell'indulto non è legittima.
- Il conteggio della pena ai fini della revoca è dunque un profilo di diritto che può essere tempestivamente impugnato: è fondamentale contestare l'uso del cumulo giuridico se la continuazione è stata valutata in modo da determinare una pena complessiva più alta.
- Nella difesa di casi analoghi, è opportuno chiedere espressamente che il giudice specifichi la pena relativa al reato più grave prima e dopo eventuali diminuzioni (es. rito abbreviato) e dimostrare che tale pena non raggiunge la soglia utile per la revoca dell'indulto.
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