Cassazione Penale, Sentenza n. 44143/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione della legge penale processuale per aver celebrato l'udienza in camera di consiglio (rito cartolare) nonostante la tempestiva presentazione, da parte della difesa, di un'istanza di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva ritenuto tardiva l'istanza per aver applicato la sospensione feriale dei termini, mentre sarebbe sussistita un'implicita rinuncia a tale sospensione da parte dell'imputato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha considerato tardiva l'istanza perché, ai fini del decorso dei termini, va computata la sospensione feriale delle attività processuali. La pretesa rinuncia implicita alla sospensione non è stata dimostrata e, in ogni caso, la rinuncia tacita è ammissibile solo se emergono condotte significative e i presupposti di legge, non presenti nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); è la fattispecie di reato alla base della condanna confermata in appello.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n.137
Previsioni che consentono, anche per ragioni straordinarie, la trattazione del procedimento con modalità non tradizionali (udienza in camera di consiglio / rito cartolare) e disciplinano le modalità di svolgimento, applicate nel procedimento in esame.
art. 23-bis, comma 4, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (introdotto/convertito)
Stabilisce che la richiesta di discussione orale deve essere presentata per iscritto dal difensore o dal pubblico ministero entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza davanti alla Corte d'appello; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare tardiva l'istanza.
legge 7/10/1969 n.742, artt. 1 e 2
Disciplina la sospensione feriale delle attività processuali: la sospensione va computata nel calcolo dei termini processuali e la rinuncia alla sospensione è possibile solo nei casi previsti dalla legge; una rinuncia tacita richiede condotte inequivocabili che non risultano nel caso concreto.
art. 16, decreto-legge 12/09/2014 n.132, conv. in legge 10/11/2014 n.162
Richiamato come fonte normativa collegata alle regole sul calcolo dei termini e sulle sospensioni; contribuisce al quadro normativo che giustifica il computo della sospensione feriale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; norma applicata nella sentenza per irrogare le sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La richiesta di discussione orale davanti alla Corte d'appello deve essere presentata per iscritto e nei termini perentori previsti (15 giorni liberi prima dell'udienza) secondo l'art. 23-bis d.l. 137/2020: il mancato rispetto di tale termine può legittimare il rito cartolare.
- Nel calcolo dei termini processuali va considerata la sospensione feriale delle attività processuali; una domanda presentata senza tenere conto di tale sospensione può risultare tardiva.
- La rinuncia alla sospensione feriale non può essere desunta automaticamente da un errato calcolo dei termini: la rinuncia (anche tacita) richiede fatti e comportamenti significativi che manifestino inequivocabilmente la volontà di rinunciare, o i presupposti espressamente previsti dalla legge.
- Quando le condizioni di legge per la trattazione orale non sono rispettate, il giudice può procedere con il rito cartolare e la decisione potrà essere giudicata correttamente anche in sede di legittimità, con possibile condanna del ricorrente alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, il difensore deve: (a) verificare attentamente il computo dei termini includendo eventuali sospensioni; (b) depositare per iscritto le istanze nei termini perentori previsti; (c) documentare qualsiasi comportamento che possa essere inteso come rinuncia alla sospensione, se si intende far valere tale tesi.
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