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Ordinanza

Ordinanza n. 448/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del comune di Otranto - Settore Turismo, Cultura e SUAP avente ad oggetto “Pratica n. 05093170750-02062026-0844 Marrocco Scavi srls. Divieto di prosecuzione attività e dichiarazione di inefficacia della scia”; - nonché, ove occorra, della nota prot. A9DBA15 - REG_PROT - 0016677 - Interno - 18/06/2026 avente ad oggetto “pratica n. 05093170750-02062026-0844 - SUAP 2599 - 05093170750 Marrocco Scavi srls. Parere urbanistico – edilizio. Rigetto”; - nonché, ove occorra, della Delibera del Consiglio Comunale di Otranto n. 10 del 26.3.2026, nella parte in cui consente la sottoscrizione delle convenzioni per la creazione di parcheggi temporanei interni al centro abitato solo per le aree aventi accesso a strade pubbliche e non anche per quelle ad uso pubblico, nonché dell’allegato Disciplinare del procedimento amministrativo per l’individuazione delle aree da destinare a parcheggi temporanei estivi; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202600661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività e dichiarazione di inefficacia della SCIA relativa all'utilizzo di un'area come parcheggio, nonché il presupposto rigetto del parere urbanistico-edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore parcheggio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha inibito l'utilizzo dell'area a parcheggio, ritenendo non integrato il requisito previsto dalla deliberazione consiliare n. 10/2026, ossia l'accesso diretto da una strada pubblica. L'area è raggiungibile percorrendo un breve tratto di strada privata, della quale la ricorrente è proprietaria per una quota del 5%. La ricorrente ha dedotto che tale strada, essendo aperta alla fruizione collettiva, deve qualificarsi come strada privata ad uso pubblico e che il Comune non ha specificamente valutato tale circostanza. Sono intervenuti ad opponendum i comproprietari della strada, chiedendo il rigetto del ricorso e prospettando la necessità di tutelare i propri diritti dominicali.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto non manifestamente infondato che il requisito dell'accesso diretto dalla strada pubblica, previsto dalla deliberazione consiliare presupposta, possa comprendere anche l'accesso attraverso una strada privata ad uso pubblico, poiché anche in tale ipotesi sarebbe garantita alla collettività la libera fruizione del parcheggio. Il Comune, tuttavia, non ha svolto alcuna specifica valutazione su tale qualificazione e circostanza di fatto. Le difese formulate dal Comune e dagli interventori soltanto nel giudizio non possono integrare la motivazione del provvedimento impugnato, in ragione del divieto di motivazione postuma. È stata quindi accolta la domanda cautelare e sospesa l'efficacia del divieto di prosecuzione dell'attività. Resta impregiudicata la facoltà degli interventori di utilizzare gli ordinari strumenti di tutela dei propri diritti dominicali. La trattazione di merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia del provvedimento comunale impugnato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina comunale subordina l'utilizzo di un'area a parcheggio all'accesso diretto da una strada pubblica, il requisito può includere, in sede di sommaria delibazione cautelare, anche l'accesso tramite una strada privata ad uso pubblico, se la collettività può fruire liberamente del parcheggio.
  • L'amministrazione deve valutare specificamente la qualificazione e la funzione pubblicistica della strada attraverso la quale si accede all'area, quando tale circostanza è decisiva per stabilire la sussistenza del requisito richiesto.
  • Le difese dell'amministrazione e dei controinteressati formulate per la prima volta in giudizio non possono integrare la motivazione mancante del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareLegittimo affidamento

Testo integrale

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