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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40411/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva ripristinato le misure cautelari originarie (custodia in carcere per Silvia Fornari; misure più gravose per gli altri) sostenendo che l'ordinanza fosse apodittica, tautologica e autoreferenziale. Hanno dedotto quattro censure principali: 1) mancanza di motivazione e aspecificità dell'impugnazione del pubblico ministero; 2) mancata acquisizione/valutazione decisiva delle trascrizioni di cinque interrogatori (presunte prove decisive) rese da Rossini al PM; 3) contraddittorietà in ordine al valore probatorio delle confessioni e alla loro incidenza sul giudizio di dissociazione dall'ambiente criminale; 4) errata valutazione della rilevanza di atti difensivi (sottrazione alla captazione) rispetto a condotte reiterative e mancata valorizzazione della scelta degli imputati di consegnarsi come segno di non fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul motivo relativo alle trascrizioni degli interrogatori ha rilevato la manifesta infondatezza: la censura ex art. 606, lett. d) c.p.p. riguarda solo il dibattimento e non i procedimenti camerali, perciò non era proponibile in cassazione nel rito camerale. Gli altri motivi, tutti attinenti alla motivazione, sono stati ritenuti generici e insufficientemente specificati; la Corte non ha ravvisato manifesta illogicità o contraddittorietà tale da giustificare l'annullamento. Ha inoltre affermato che la differenza tra pena richiesta dal PM e pena inflitta non è rilevante sul piano cautelare. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. d)

    La Corte ricorda che la censura per mancata assunzione di prova decisiva prevista dalla lett. d) dell'art. 606 è applicabile solo al giudizio dibattimentale e non al rito camerale; pertanto la doglianza è inammissibile nel presente procedimento.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    La norma consente la censura per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte sottolinea però l'onere di specificare in quale parte la motivazione manchi, sia contraddittoria o illogica; l'esposizione generica determina l'inammissibilità.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella disamina sull'ambito di applicazione delle eccezioni connesse alla mancata assunzione di prove nel dibattimento; la Corte segnala i limiti temporali e procedurali per dedurre determinate prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la condanna alle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, l'applicazione di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la trasmissione del provvedimento alla Cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti consequenziali al rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: è ammessa solo la verifica di violazioni di norme di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria di merito.
  • Le doglianze sulla mancata acquisizione di prove devono essere compatibili con il rito esperito: la censura ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p. si riferisce al dibattimento e non può essere sollevata nel procedimento camerale; è necessario proporre le doglianze processuali adeguate al rito.
  • Chi impugna per vizi della motivazione deve indicare con precisione in quali parti del provvedimento la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; censure generiche che elencano tutti i vizi motivazionali insieme sono inammissibili.
  • La semplice discrepanza tra la pena richiesta dal PM e la pena inflitta in primo grado non è, di per sé, elemento sufficiente a ritenere mutati i presupposti per l'applicazione o la conferma di misure cautelari: per incidere sulla misura cautelare occorre dimostrare un concreto mutamento delle esigenze cautelari.
  • Elementi difensivi come la consegna spontanea o dichiarazioni di dissociazione possono avere rilievo, ma vanno valutati nel complesso alla luce di tutti gli altri elementi (es. resistenza a interrogatori, mancata collaborazione, occultamento di prove/beni); non bastano singoli atti se risultano altri indici di perseveranza nel reato.
  • Per aumentare le probabilità di successo in un ricorso contro misure cautelari: documentare e specificare le circostanze mutate, allegare estratti/parti rilevanti delle prove criticate e indicare puntualmente le parti del provvedimento che si ritengono viziate, evitando attacchi meramente ricostruttivi dei fatti.

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